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Tutor, due multe per passaggio in due Comuni: come difendersi

4 Giugno 2015
Tutor, due multe per passaggio in due Comuni: come difendersi

Ricorso contro i due verbali perché i due apparecchi di controllo elettronico della velocità si trovano nel territorio di Comuni diversi: va sempre precisato il luogo in cui comincia l’accertamento, altrimenti si lede il diritto di difesa dell’automobilista.

Ti è mai capitato di ricevere due multe diverse solo per aver superato, in un’unica occasione, il limite di velocità? Capita se percorri una lunga strada su cui la competenza è, in parte, esercitata da un Comune e, in parte, da un altro confinante col primo e ciascuno dei due ha installato, sul proprio territorio, un apparecchio di controllo elettronico della velocità, come l’autovelox o il tutor.

Che fare in questi casi? È giusto pagare due volte se la condotta, considerata in senso unitario, è una soltanto? Secondo il Giudice di pace di Genova [1] puoi fare ricorso e vincerlo. Questo perché il fatto che non sia indicato il chilometro del tratto autostradale in cui comincia il rilevamento complica la difesa dell’automobilista sanzionato al punto da far dichiarare inefficace la multa.

Viene così annullato il verbale per l’eccesso di velocità segnalato dal tutor che risulta “sdoppiato” solo perché gli strumenti di rilevamento si trovano nel territorio di due Comuni diversi e, peraltro, a distanza ravvicinata l’uno dall’altro. Secondo il giudice ligure questo modo di agire della pubblica amministrazione, formalmente legittimo, è contrario ai principi generali delle norme sulla circolazione dei veicoli. Gli organi di controllo – si legge in sentenza – hanno il dovere non di sanzionare, bensì di fare tutto il possibile per interrompere i comportamenti illegittimi, in particolare quelli maggiormente pericolosi, quale la velocità eccessiva.

Risultato: l’eccesso di velocità va punito una volta sola e non tante volte quanti sono gli strumenti di rilevamento disseminati lungo la strada o le pattuglie che operano i controlli.


note

[1] G.d.P. Genova, sent. del 28.04.2015.


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