Maltrattamento animali: è reato anche solo esporli a rischio


È reato di maltrattamento di animali anche quando manca la crudeltà, ma si accetta il rischio che da una determinata condotta possano derivare le lesioni o la morte.
Commette reato di maltrattamento di animali anche chi semplicemente li espone al rischio di lesioni o morte.
Difatti la sanzione penale viene inflitta non solo quando gli animali vengono torturati o comunque sottoposti a trattamenti crudeli (per esempio somministrazione di sostanze stupefacenti) ma anche quando vengono lasciati in luoghi pericolosi (per esempio perché frequentati da animali randagi) o esposti a rischio di lesioni derivanti da trappole o altri elementi nocivi.
Quando però, come negli ultimi esempi citati, la crudeltà è indiretta, occorre che l’autore sia consapevole del rischio al quale espone l’animale e nonostante ciò lo accetti, lasciando dunque che possa farsi del male.
È quanto precisato dalla Cassazione che in una recente sentenza [1] ha spiegato quando il maltrattamento è punito perché lesivo del sentimento per gli animali.
La legge [2] punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale o lo sottoponga a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche, o gli somministri sostanze stupefacenti o vietate, o lo sottoponga a trattamenti che procurano un danno alla salute dello stesso.
La pena consiste nella reclusione da tre a diciotto mesi o nella multa da 5.000 a 30.000 euro.
Se dalle condotte appena elencate deriva la morte dell’animale, la pena è aumentata della metà.
I giudici distinguono tra il maltrattamento con crudeltà e quello senza necessità. Il primo sussiste quando l’autore vuole cagionare proprio la lesione o la morte dell’animale (per esempio colpendolo o torturandolo).
Il reato in questo caso è punito a titolo di dolo diretto cioè la coscienza e volontà che da quella determinata condotta (es. sevizie) derivi quel determinato evento (lesioni o morte).
Si ha invece maltrattamento senza necessità, quando la condotta dell’autore non è diretta a far soffrire o morire l’animale ma è comunque tale da provocarne le lesioni o la morte.
In questa ipotesi infatti l’autore è punito a titolo di dolo indiretto che si configura quando egli espone l’animale ad una situazione di pericolo e pur sapendo di potergli provocare un danno ne accetta il rischio.
Per esempio, Tizio pur sapendo che il proprio cane è allergico a determinati cibi o sostanze, li lascia nelle vicinanze accettando il rischio che li ingerisca.
Con la sentenza in commento la Cassazione, nell’ottica tutelare il bene della vita costituito dal sentimento per gli animali, richiama ad una maggiore sensibilità e attenzione nei loro confronti.
note
[1] Cass. sent. n. 17012/2015.
[2] Art. 544 ter cod. pen.