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Anche se non si tratta di opera fotografica, la foto profilo utilizzata dall’utente di Facebook è coperta da copyright in favore di quest’ultimo salvo la prova contraria che i diritti appartengano a terzi soggetti.
Se qualcuno utilizza la tua foto profilo di Facebook senza chiederti il consenso viola i tuoi diritti d’autore; questo perché, secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma [1], i quadretti con le immagini del titolare dell’account sono tutelati dal copyright. Non si pensi solo ai casi di furto d’identità, peraltro già sufficientemente protetti dalle norme penali, ma anche all’ipotesi in cui un giornalista voglia scrivere un pezzo e pubblicare sul giornale le foto delle persone interessate dalla notizia.
Insomma, quel che giustamente dice il tribunale capitolino è che la pubblicazione di foto sulla propria pagina Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici. Per cui nel caso di utilizzo non autorizzato da parte dei media scatta il risarcimento del danno morale e patrimoniale.
È vero: la foto profilo non rientra nelle cosiddette “opere fotografiche”, le immagini cioè che presentano un margine di creatività dell’autore e che, pertanto, la legge tutela maggiormente rispetto alle foto semplici, quelle cioè che consistono in una semplice riproduzione di un determinato evento (come, per esempio, uno scatto alla natura o a un oggetto, senza personalizzazione del fotografo). Ma questo non vuol dire che siano totalmente sprovviste di tutela, tanto più che coinvolto c’è il ritratto di una persona, spesso in primo piano.
È anche vero che la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di Facebook (o di qualsiasi altro social network) non è, di per sé, prova che il titolare dell’account ne possieda anche i diritti d’autore (potrebbe essere il caso dell’indicazione, sulla fotografia, del nome di un terzo quale fotografo, la condivisione di un contenuto appartenente ad altro utente o di altra pagina web, ecc.); tuttavia, lo stesso utilizzo, da parte del soggetto ritratto fa presumere (salvo prova contraria) che egli abbia la titolarità dei relativi diritti fotografici e di riproduzione.
La licenza a Facebook
Contrariamente a quanto alcuni credono, quando ci si iscrive a Facebook non si cedono ai terzi (v. i giornalisti) i diritti d’autore sulle foto pubblicate sul proprio profilo, ma solo la libertà di utilizzo dei delle informazioni: non vi rientrano quindi i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook, fino a quando la pagina è attiva [2].
Dunque, scatta il risarcimento del danno patrimoniale e morale per il mancato riconoscimento della paternità delle fotografie per via del danno provocato dalla pubblicazione delle foto senza l’autorizzazione dell’autore e senza l’indicazione del suo nome.
note
[1] Trib. Roma sent. n. 12076/15 del 1.06.2015.
[2] Inoltre, argomenta la sentenza, se vi sono alcuni casi in cui effettivamente è difficile risalire all’autore, come per esempio quando il trasferimento di fotografie avvenga mediante scambio di files, del tutto diversa è invece l’ipotesi in cui – come in questo caso – l’immagine sia prelevata da un sito web. Dove, anche se manca l’indicazione sulla foto della data e dell’autore (digital watermarks), la provenienza è di norma facilmente desumibile da altri elementi posti in prossimità dell’immagine. In presenza di tali indizi, dunque, si ottiene «un’inversione dell’onere della prova per cui, affinché la riproduzione non venga considerata abusiva, spetta al riproduttore provare che la sua utilizzazione si è basata sul prelevamento di un file digitale non coperto dai diritti di proprietà intellettuale.