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Permessi 104 anche senza convivenza ed esclusività

15 Giugno 2015
Permessi 104 anche senza convivenza ed esclusività

I tre giorni di permesso retribuiti spettano anche se il lavoratore ha domicilio in una città notevolmente distante da quella del familiare portatore di handicap e se con quest’ultimo conviva già una badante.

Il lavoratore ha diritto ai tre giorni di permesso retribuiti in base alla famosa “legge 104” del 1992 [1], anche se non convive con il familiare portatore di handicap (ed, anzi, si trova addirittura in una città differente) e se a questi, invece, provvede già una badante. Lo ha detto la Cassazione con una sentenza di fine 2014 che ritorna sempre utile tenere a mente [2].

Prima della riforma del 2010 [3], la legge 104 subordinava la possibilità di godere dei permessi a due condizioni: la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Secondo, però, la Suprema Corte tali requisiti non vanno interpretati in modo rigido e rigoroso. In particolare:

– quanto alla continuità: essa non viene meno se tra il Comune di domicilio del lavoratore e quello di domicilio del parente disabile vi è una notevole distanza geografica. La lontananza con l’indigente, insomma, non è un motivo per negare i permessi in questione. Ne consegue che non è necessario neanche il requisito della convivenza con la persona handicappata affinché il parente possa fruire dei permessi in questione;

– quanto all’esclusività: l’esistenza di una badante che conviva con il portatore di handicap non pregiudica la possibilità, per il parente di quest’ultimo, di chiedere i permessi. E questo perché è presumibile pensare che anche il badante (in quanto lavoratore) abbia diritto ai riposi settimanali e, proprio durante tale arco temporale, qualcun’altro (quindi il parente) dovrà prendersi cura del disabile.

I tre giorni di permesso

Ricordiamo che la “legge 104” attribuisce al lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) il diritto alla fruizione di un permesso mensile retribuito di tre giorni, previa produzione della documentazione comprovante la gravità dell’handicap.

Il diritto ai permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza dello stesso disabile. Pertanto, in tal caso, il familiare disabile deve presentare autodichiarazione dalla quale deve risultare la scelta del lavoratore suo familiare da cui vuole essere assistito [4]. Il dipendente ha inoltre diritto di prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave, a condizione però che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti [5].


note

[1] Art. 33 della legge 104/1992.

[2] Cass. sent. n. 27232 del 22.12.2014.

[3] L. n. 183/2010.

[4] Inps, messaggio n. 1740 del 25.01.2011.

[5] Art. 33, c. 3 della legge n. 104/1992 come modificata dal d.lgs. n. 119/2011.

Autore immagine: 123rf com


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4 Commenti

  1. Buongiorno
    mio padre è affetto da cirrosi epatica da epatite C con varici di grado due sia sul fegato che nell’esofago, soffre anche di diabete (conseguenza della cirrosi) ed è quasi sordo (porta un apparecchio acustico). Ha 68 anni e vive con mia madre (67 anni) che lo assiste in tutto. Ga avuti episodi di encefalopatia e non è del tutto autosufficienti.
    Loro vivono a Napoli mentre io sono a brescia mentre mio fratello lavora a reggio calabria. Volevo sapere se ho la possibilità di chiedere la 104 (per poter usufruire dei permessi mensili per aiutarli in caso di visite ed esami) e se si come dovrei fare.
    Grazie

  2. Puoi chiedere la 104. Devi chiedere l’invalidità, la 104 e l’accompagnamento per tuo padre presso l’Inps di appartenenza del malato, poi lo chiameranno a visita medica presso la commissione, dove devi portare tutta la documentazione. Se la commissione ritiene la richiesta giustificata approvano e con il verbale che rilasciano puoi fare richiesta presso l’azienda dove lavori di usufruire della 104. Cmq rivolgiti al medico curante di tuo padre, deve essere lui ad iniziare l’iter. In bocca al lupo.

  3. Salve io usufruisco della 104 per mia sorella non conviviamo insieme ma adesso ho bisogno l’aspettativa di un mese pagata mi è stata negata perché non convive con ma io devo sostituire la badante e andrò a vivere con lei cosa posso fare ?

  4. Sono un lavoratore dipendente,ho 41 anni di contributi nel mese di luglio 2018,ho iniziato a lavorare a 14 anni,quindi ho più di 1 anno lavorativo prima dei 19 anni di età.Ho la 104 per mia suocera che è invalida al 100%per un mieloma ma che non abita con me.Vorrei fare domanda dei precoci ma,devo avere la residenza con mia suocera?O vale solo nel caso del congedo parentale ?

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