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Mobbing: anche il comportamento dei colleghi può portare alla condanna

18 Giugno 2015 | Autore:
Mobbing: anche il comportamento dei colleghi può portare alla condanna

Esistono diverse tipologie di mobbing, quello messo in atto dal datore, detto “bossing” o “mobbing verticale” e quello praticato da colleghi detto “mobbing orizzontale”, ma sono tutte condotte illecite lesive verso il lavoratore che le subisce.

Si definisce “mobbing” il comportamento consistente in una serie di atti (anche se singolarmente considerati eventualmente leciti) che hanno lo scopo di perseguitare un lavoratore per emarginarlo, colpirlo e spingerlo, ad esempio, a presentare le dimissioni o il trasferimento o altro. Il mobbing, in altre parole, non è che un processo sistematico e voluto di cancellazione della figura del lavoratore che viene portato avanti attraverso una continua sottrazione di mezzi essenziali per lavorare ed attraverso un continuo deterioramento dei rapporti interpersonali che sono necessari al lavoratore per svolgere la sua normale attività lavorativa.

Si deve trattare di una condotta – considerata nel suo complesso – lesiva della dignità professionale e umana del lavoratore, dignità da intendersi sotto l’aspetto morale, psicologico, fisico o sessuale.

Quando questo comportamento è realizzato dal datore di lavoro (o comunque da un superiore) nei confronti di un dipendente prende anche il nome di “bossing” (o “mobbing verticale”).

Quando questa pratica è realizzata da alcuni lavoratori nei confronti di un loro collega, il fenomeno viene anche definito “mobbing orizzontale”.

Esempi sono quelli in cui la possibilità di relazionarsi coi colleghi è limitata: al lavoratore vengono più volte cambiate le mansioni, ma la maggior parte delle volte deve fare lavori in cui il contatto con i colleghi è ridotto al minimo. Altri esempi sono quelli in cui il lavoratore è costretto a fare lavori umilianti, in relazione alla sua condizione sociale e personale e piuttosto disparati. Nonostante sia un valido lavoratore che ottiene degli ottimi risultati, il lavoro non viene mai premiato, ma il più delle volte viene giudicato in maniera sbagliata e offensiva.

Ancora, sono esempi di mobbing lo svuotamento delle mansioni tale da rendere umiliante il prosieguo del lavoro, i continui rimproveri e richiami espressi in privato ed in pubblico anche per banalità, l’esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo, oppure l’esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, la mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata o, l’interrompere o impedire il flusso di informazioni necessari per l’attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull’accesso a internet).

Perché sussista il mobbing, quindi, non è sufficiente un singolo atto ma è necessaria una pluralità di situazioni. Questi comportamenti devono essere tutti finalizzati alla persecuzione del lavoratore per ottenerne le dimissioni, a prescindere dal fatto che l’obiettivo venga o meno raggiunto.

Il lavoratore vittima di mobbing può maturare delle vere e proprie patologie, fisiche o psichiche, che possono essere indennizzate attraverso una richiesta di risarcimento dei danni, nei confronti dell’azienda datrice, sia che siano state perpetrate dal datore di lavoro o dai superiori e, talvolta, anche dai colleghi.


note

Autore immagine: 123rf com


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