1 | CONTRARI AL RISARCIMENTO
Tribunale di Cerignola civile, Sentenza 07.07.2004, n. 163
Assicurazione – Risarcimento – Trasportati – Danni subiti dal trasportato – Trasporto vietato sul ciclomotore – Operatività della garanzia assicurativa – Esclusione
Qualora al momento del sinistro la legge vietava il trasporto del passeggero sui ciclomotori, l’eventuale danno subito dal terzo trasportato a bordo di tale veicolo non ricade nella operatività della garanzia assicurativa atteso che la polizza non può coprire una condotta contra jus . Pertanto, in ipotesi di danni fisici subiti dal trasportato deve configurarsi una corresponsabilità del conducente e del danneggiato nell’accadimento dell’evento lesivo, che nella fattispecie (ciclomotore che procede in contromano) può fissarsi nella misura dei 2/3 a carico del primo e di 1/3 a carico del secondo, con esonero di qualsiasi addebito ai danni dell’assicuratore del mezzo. Sotto il profilo giuridico, infatti, lo stesso trasportato concorre con il conducente nella determinazione del sinistro, in quanto la persona che imprudentemente si pone in una situazione antigiuridica pone la premessa fattuale per un evento dannoso per sé, che la legge vieta in astratto col divieto di trasporto su ciclomotori.
Giudice di Pace di Lucera, Sentenza 21.04.2004, n. 79
Assicurazione – Risarcimento – Trasportati – Danni subiti dal trasportato – Trasporto vietato sul ciclomotore – Operatività della garanzia assicurativa – Esclusione
Deve ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno fisico avanzata dal terzo trasportato su di un ciclomotore nei confronti dell’assicuratore del vettore se al momento del sinistro la legge vietava il trasporto di terzi su detto veicolo. Deve ritenersi, infatti, che l’assicuratore nello stipulare il contratto, non può avere assicurato anche i danni eventualmente patiti da un terzo trasportato in quanto per legge sul ciclomotore non era consentito il trasporto di terzi.
Tribunale di Roma civile, Sentenza 29.01.2004
Assicurazione – Risarcimento – Trasportati – Danni subiti dal trasportato – Trasporto vietato sul ciclomotore – Assicuratore del conducente del ciclomotore – Responsabilità – Esclusione
In tema di circolazione stradale, l’obbligo assicurativo a copertura dei danni cagionati dai ciclomotori non è previsto per i soggetti trasportati. Ne consegue che, mancando un obbligo legale di assicurazione del terzo trasportato contra legem , quest’ultimo non ha alcun titolo per ottenere dall’assicuratore del conducente del ciclomotore il risarcimento dei danni subiti.
2 | A FAVORE DEL RISARCIMENTO
Tribunale di Bari, sezione III, sentenza 16.01.2008
Assicurazione – Risarcimento – Trasportati – Trasporto di persona su ciclomotore – Veicolo non abilitato – Concorso di colpa – Sussistenza – Esclusione
Nell’ipotesi di lesioni personali a terzo trasportato su veicolo non abilitato (nella specie trasportato su ciclomotore) nessun concorso di colpa è configurabile a carico del passeggero solo per il fatto che abbia richiesto o accettato il trasporto medesimo, atteso che la norma che vieta tale comportamento è diretta esclusivamente al conducente. Contemporaneamente deve ritenersi – comunque – che il concorso di colpa della persona trasportata su un ciclomotore che su di esso abbia preso posto in violazione del divieto sancito dal codice della strada non è ravvisabile quando da tale comportamento irregolare non sia derivata l’instabilità del veicolo o questa non abbia comunque contribuito a determinare l’evento lesivo di cui lo stesso trasportato sia rimasto vittima.
Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 6 giugno 2005 n. 12778
Assicurazione – Risarcimento – Trasportati – Trasporto di persona su ciclomotore – Danni – Garanzia assicurativa – Operatività
In caso di lesioni subite da un trasportato su di un ciclomotore, mezzo non abilitato per espressa previsione di legge al trasporto di altre persone, nessun concorso di colpa è configurabile a carico del passeggero solo per il fatto che egli abbia richiesto o accettato il trasporto medesimo, atteso che la norma che vieta tale comportamento (art. 170 CdS) deve ritenersi diretta esclusivamente al conducente. Ne consegue che, a fronte della richiesta del terzo danneggiato ritualmente inoltrata ai sensi dell’art. 18 Legge n. 990/69 l’assicuratore, non potendo opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, è tenuto ad adempiere nei confronti del danneggiato salvo successivo rituale esperimento, dopo aver risarcito il danno prodotto al danneggiato, dell’azione di rivalsa verso il suo assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto a rifiutare o ridurre la sua prestazione. Per altro laddove l’assicuratore sollevi in tal senso eccezione di carenza di legittimazione passiva ex art. 100 Cpc, è comunque onere di quest’ultimo fornire adeguato supporto probatorio atto a dimostrare la fondatezza dell’eccezione derivante dal contratto, mediante la produzione di copia della polizza e delle condizioni generali di assicurazione.
Tribunale di Roma, Sezione 12 civile, Sentenza 21.07.2003, n. 24471
Assicurazione – Risarcimento – Trasportati – Terzo trasportato su ciclomotore – Danni fisici – Sinistro causato dal vettore – Garanzia assicurativa – Operatività – Risarcimento – Spettanza
In caso di lesioni subite da un trasportato su ciclomotore 50 c.c., questi -in quanto terzo rispetto al rapporto contrattuale stipulato tra assicuratore ed assicurato- ha diritto all’integrale risarcimento del danno stante la totale responsabilità del conducente del ciclomotore nella causazione del sinistro. In tale ipotesi, infatti, l’assicuratore non può opporre al danneggiato eccezioni o clausole contrattuali di non operatività della garanzia assicurativa, opponibili unicamente all’assicurato con l’esercizio dell’azione di rivalsa.
Giudice di Pace di Casamassima civile, Sentenza 29.04.1998, n. 30
Assicurazione – Risarcimento – Trasportati – Terzo trasportato su ciclomotore – Danni provocati dal vettore – Assicuratore del vettore – Responsabilità – Sussiste
Nel regime dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, al danneggiato trasportato su un ciclomotore sono inopponibili le clausole limitatrici della copertura assicurativa per i danni provocati dal vettore; l’assicuratore di detto vettore è, pertanto, obbligato, nei confronti dei terzi, al risarcimento derivante da un sinistro stradale, salvo il diritto di ripetere, dall’assicurato o, del caso, dal terzo conducente, quanto pagato al danneggiato.
Tribunale Napoli civile, 09.04.1984
Assicurazione – Risarcimento – Trasportati – Terzo trasportato su ciclomotore – Danni subiti – Responsabilità dell’assicuratore – Affermazione
In tema di circolazione stradale, anche se si accerti che il conducente di un ciclomotore, al momento del sinistro, trasportava un altro passeggero in violazione del divieto legale, ciò non è fatto idoneo ad escludere la responsabilità dell’assicuratore, sia sotto il profilo dell’aggravamento del sinistro, sia sotto quello dell’anormalità del rischio.