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Fotografie senza autorizzazione su Facebook: è illecito

24 Giugno 2015
Fotografie senza autorizzazione su Facebook: è illecito

La pubblicazione di immagini non autorizzate sui social network come Facebook costituisce illecito trattamento dei dati personali: la condanna del Tribunale di Firenze.

Quante volte hai pubblicato su Facebook, Instagram o altri social network una fotografia di gruppo scattata con i tuoi amici o dove, nello sfondo, ma ben visibile, è ritratta un’altra persona che passava di lì per caso: forse non lo sai, o non ci hai prestato particolare attenzione, ma la divulgazione non autorizzata di tali immagini, anche se solo sul profilo personale, “chiuso” alla stretta cerchia dei tuoi amici, costituisce un reato gravemente sanzionato: si tratta dell’illecito trattamento di dati personali [1]. Insomma, se non lo hai ancora capito, siamo nel “penale” e le conseguenze potrebbero essere non di poco conto, anche ai fini del risarcimento.

La questione è stata chiarita dal Tribunale di Firenze che, con una recentissima sentenza [2], dice “stop” alla convulsiva mania di pubblicare fotografie con altre persone. Il rischio, anche, di eventuali speculazioni è troppo alto!

Meglio i selfie

Il giudice toscano ricorda che il semplice consenso di un amico a farsi fotografare con te, in una posa di gruppo, in una gita o ad una festa (magari dietro a una torta di compleanno) non implica anche il consenso alla successiva pubblicazione, specie su un social network come Facebook o Instagram caratterizzati da forte viralità: una cosa è, infatti, l’autorizzazione allo scatto, un’altra quella per la divulgazione nei confronti dei terzi.

Il reato di trattamento illecito di dati personali avvenuto attraverso la pubblicazione non autorizzata di immagini su un social network scatta per il semplice fatto che utilizzare internet per postare le immagini equivale a destinarle a tutti coloro che, in tempi e luoghi diversi, abbiano gli strumenti tecnici e la legittimazione a connettersi sul web.

Il consenso alla pubblicazione della foto può essere sempre revocato

Il fatto di aver ricevuto, a suo tempo, dal tuo amico o dal partner il consenso alla pubblicazione della foto non implica che tale consenso sia definitivo: esso, infatti, può essere sempre revocato e, in tal caso, il titolare del profilo Facebook dovrà immediatamente cancellare l’immagine, senza però essere responsabile delle condivisioni avvenute in precedenza.

Così, per esempio, se la coppia si separa, è possibile ordinare all’ex partner di togliere immediatamente, dalla propria pagina del social network, tutte le fotografie insieme.

Quale giudice è competente

La competenza a decidere la causa è del giudice del luogo di residenza dell’imputato, vista l’impossibilità di ricorrere a criteri certi e univoci come quello di prima pubblicazione o di primo accesso.

La vicenda

Nel caso di specie una ragazza è stata accusata e condannata per aver pubblicato su un social network alcune fotografie scattate clandestinamente che ritraevano la persona offesa mentre si trovava in un locale pubblico, in un comune vicino Firenze.


note

[1] Art.167 del Codice della privacy (Dlgs 196/2003).

[2] Trib. Firenze, sent. n. 6575/2015.

Autore immagine: 123rf com

Tribunale di Firenze – Sezione II penale – Sentenza 8 gennaio 2015 n. 5675

TRIBUNALE di FIRENZE
Seconda Sezione Penale

Dispositivo di sentenza e successiva motivazione (Artt. 544 e ss, 549 cpp)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Firenze Dr.ssa Elisabetta Pagliai – Sez. Penale – nella pubblica udienza del 9 dicembre 2014 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
nei confronti di:
AB.NA., nata (…), residente a San Prisco (CE), via (…), domicilio dichiarato – Assente – Imputata

del reato di cui all’art. 167 D.Lvo n. 196/2003 per avere, al fine di recare un danno a Di.Ta., effettuato clandestinamente riprese fotografiche della medesima mentre era in un locale pubblico con segni evidenti di lesioni al volto e le pubblicava su (…) provvedendo così a effettuare un trattamento illecito dei dati della vita personale della DI.

Con l’intervento del Pubblico Ministero:
Dr.ssa Fe.LA. – Sost.
e di:
Avv. Al.BA. del Foro di Santa Maria Capua Vetere difensore di fiducia dell’imputata Avv. Fi.BE. del Foro di Firenze difensore di fiducia della parte civile Di.Ta. MOTIVAZIONE

L’odierna, imputata è stata tratta a giudizio dinanzi all’intestato Tribunale in composizione monocratica, con decreto di citazione emesso dal P.M. presso questo stesso Tribunale in data 29.10.2013, per rispondere della condotta delittuosa meglio descritta nel capo di imputazione riportato in epigrafe; in particolare, del reato di cui all’art. 167 D.Lvo n. 196/2003 per avere, al fine di recare un danno a Di.Ta., effettuato un trattamento illecito dei dati della vita personale della DI. pubblicando sul social network (…) delle riprese fotografiche che ritraevano la medesima mentre si trovava in un locale pubblico con segni evidenti di lesioni al volto.

All’odierna udienza – a cui si è pervenuti a seguito di differimento delle udienze in data 1 luglio e 4 novembre 2014, per legittimo impedimento del difensore dell’imputata con conseguente sospensione del termine prescrizionale – la difesa ha, in via preliminare, sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, chiedendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il P.M. ed il difensore della parte civile si sono dichiarati remissivi. La questione di competenza sollevata appare fondata.

Il procedimento si è radicato innanzi a questo Tribunale sul duplice presupposto che nel circondario di Firenze (esattamente nel comune di Reggello) fosse stata realizzata la condotta di captazione delle immagini, rectius di realizzazione delle riprese fotografiche della persona offesa che sono state successivamente ed illecitamente divulgate mediante la pubblicazione su (…) e che in Reggello, luogo di dimora della persona offesa Di.Ta., quest’ultima avesse percepito il danno derivante dalla divulgazione non autorizzata delle suddette immagini. Occorre osservare che la norma di cui all’art. 167 prevede due distinte condotte tipiche: l’una, punita con la reclusione da sei a diciotto mesi, relativa al trattamento illecito di dati personali da cui derivi nocumento al titolare dei dati stessi e l’altra, punita con la reclusione da sei a ventiquattro’ mesi, consistente nella comunicazione o diffusione dei dati” illecitamente trattati, indipendentemente dal potenziale nocumento che ne derivi a terzi.

Entrambe le condotte presuppongono un preventivo trattamento dei dati personali altrui, realizzato in violazione delle prescrizioni dettate dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, mentre l’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

Il nocumento, previsto dall’art. 167, D.Lgs. n. 196 del 2003 quale condizione obiettiva di punibilità del reato di trattamento illecito di dati personali, non è soltanto quello derivato alla persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati, ma anche quello causato a soggetti terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento (ad esempio, i congiunti di minore vittima di incidente stradale, la cui fotografia, unitamente ad altri dati identificativi, era stata pubblicata a mezzo stampa). In giurisprudenza si è a lungo disquisito sulla natura giuridica da attribuire alla locuzione “nocumento”, se elemento costitutivo della fattispecie oppure condizione obiettiva di punibilità, concludendo nel senso che appare preferibile la configurazione del nocumento quale condizione obiettiva di punibilità, perché aggrava l’offesa insita nel fatto tipico del reato. Affinché il reato giunga a consumazione, non è d’altronde necessario che l’evento specificamente perseguito dall’autore si realizzi, essendo viceversa sufficiente che dal fatto derivi nocumento. Il codice penale italiano agli articoli 44 e 158 c.p. non definisce le condizioni obiettive di punibilità ma si limita a fissare due caratteri: debbono consistere in un avvenimento del mondo esteriore, che non deve essere necessariamente voluto dall’agente e debbono essere estranee alla condotta illecita, sicché il loro verificarsi è necessario per la punibilità del reato, ma non per la sua esistenza. Tanto premesso, occorre evidenziare che nella fattispecie in esame il trattamento illecito dei dati personali della DI. è avvenuto attraverso la pubblicazione delle immagini che la ritraevano sul noto social (…) ad opera di Ab.Na. Il reato in contestazione si è dunque perfezionato nel momento in cui, postate le immagini utilizzando lo spazio web, le stesse sono potenzialmente rivolte erga omnes, sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la

capacità tecnica e la legittimazione a connettersi, evidentemente in tempi e luoghi diversi tra loro. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte in materia di diffamazione a mezzo internet (cfr. Sez. 1, sentenza n. 16307 del 15/03/2011) il provider mette a disposizione dell’utilizzatore uno spazio web allocato presso un server (che può trovarsi ovunque); peraltro, l’inserimento dei dati in questo spazio non comporta alcuna ulteriore attività da parte del fornitore di servizi internet né di altro soggetto. Una volta inserite o immesse le informazioni o le immagini – offerte ad incertam personam, stante, come ricordato, la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertatile) di utenti – non si verifica alcuna “diffusione” delle stesse; infatti i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale.

Sulla base di quanto sinora esposto, è possibile affermare, in armonia con i principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione che, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore o quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia.

Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dall’art. 9 c.p.p., né quella fissata dall’art. 9 c.p.p., comma 1, con l’effetto che è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal predetto art. 9 c.p.p., comma 2 ossia al luogo di residenza dell’imputata che, nel caso di specie, è San Prisco (CE), ricadente nel circondario dell’Ufficio Giudiziario di Santa Maria Capua Vetere, a cui pertanto gli atti dovranno essere rimessi.

A causa del numero elevato di procedimenti sul ruolo ed assegnati a questo giudice, il termine per il deposito della sentenza deve essere indicato in giorni 30.

P.Q.M.

Visto l’art. 23 c.p.p. dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in ordine al reato ascritto a Ab.Na. e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine di giorni trenta per la stesura della motivazione.

Così deciso in Firenze il 9 dicembre 2014. Depositata in Cancelleria l’8 gennaio 2015.


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