Alcoltest senza avvocato: se l’avviso non è sul verbale niente multa


L’avvenuto avviso di farsi assistere da un legale di fiducia, dato oralmente, può essere contestato facilmente da un testimone che ha assistito alla scena.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ormai chiarito che l’accertamento della guida in stato di ebbrezza tramite alcoltest è nullo se l’agente non chiarisce al conducente, prima della prova, che può farsi assistere da un avvocato. Ma come fa la pattuglia a dimostrare di aver fornito correttamente e in modo tempestivo tale avviso? L’unica soluzione è scriverlo sul verbale stesso: infatti, secondo una sentenza di poche ore fa della stessa Cassazione [1], le dichiarazioni rese in giudizio dai verbalizzanti di aver dato la rituale comunicazione al conducente possono essere smentite anche da testimoni. Così, per esempio, se il terzo trasportato sul mezzo, che ha assistito alla scena, giura davanti al giudice che nessun preventivo avviso è stato fornito al multato, quest’ultimo può far annullare la sanzione e il processo penale.
Insomma, i poliziotti non possono rimediare all’omissione nel verbale sostenendo in aula di aver dato la rituale comunicazione al conducente: la loro deposizione non deve essere necessariamente considerata più attendibile di quella di un altro testimone. Anzi, proprio la testimonianza di un altro soggetto, contraria a quella dell’agente, potrebbe far calare il ragionevole dubbio che è causa di assoluzione per l’imputato.
La vicenda
Un uomo, mentre era alla guida della propria auto e in compagnia della fidanzata, è stato fermato e sottoposto all’alcoltest. Molti gli indizi a suo sfavore: era in stato di agitazione, aveva occhi lucidi e mostrava una eccessiva sudorazione, il suo alito odorava di alcol e il test dava infatti esito positivo risultando di 1,31 g/l.
Ma dall’istruttoria era risultato che all’uomo fosse stato dato solo oralmente avvertimento della possibilità di farsi assistere da un avvocato di fiducia. Gli agenti lo avevano confermato come testimoni. Di diverso avviso è stata però la deposizione della fidanzata dell’uomo, in auto con lui al momento dei fatti.
La motivazione
Secondo la Corte, considerato che con la loro deposizione i verbalizzanti hanno posto riparo ad una negligenza nel compimento del verbale, la loro deposizione sul punto non può essere valutata di attendibilità prevalente rispetto a quella di un altro testimone; sussiste pertanto il ragionevole dubbio sulla circostanza che effettivamente l’avvertimento sia stato dato.
Dal mancato avvertimento al conducente di un veicolo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di sottoporsi all’esame alcoolimetrico consegue la nullità della sanzione connessa alla guida in stato di ebbrezza.
Analisi delle urine insufficiente
Sempre con una sentenza di questa mattina [2] la Suprema Corte ha precisato che non basta l’etanolo nelle urine a incastrare l’automobilista rimasto coinvolto nell’incidente stradale. Infatti, l’esame delle urine non è valido ai fini dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza. Questo perché esso indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non dà alcuna indicazione circa la quantità di alcool nel sangue, dato giuridicamente rilevante, e soprattutto non indica se al momento della guida la persona fosse o meno ubriaca o anche solo alticcia. L’etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe, infatti, essere l’esito risalente nel tempo ed anteriore alla condotta di guida.
note
[1] Cass. sent. n. 26988 del 25.06.2015.
[2] Cass. sent. n. 27005 del 25.06.2015.
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in riferimento a questa sentenza , 26988 del 25/06/2015 , la nullità del verbale è valido anche se il risultato dell’alcoltest è 0,66 quindi sanzione amministrativa o solo dal valore 0,80 quindi fascia penale.
Resto in attesa Grazie