Cessione volontaria del quinto: anche col pignoramento di stipendio?


La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito personale, richiesto spessissimo dalle società finanziarie, a titolo di rimborso e garanzia, ma che va a scontrarsi con le ragioni dei ceditori che hanno effettuato un pignoramento dello stipendio del lavoratore.
Come è noto l’importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (un quinto, cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo, e di solito la durata massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi. Inoltre, il termine massimo della durata non può eccedere comunque il termine del rapporto di lavoro e il pensionamento, tranne che per i dipendenti ministeriali, i quali possono decidere se estinguere il debito o traslarlo sulla pensione.
Ma cosa succede quando la cessione del quinto viene a scontrarsi con il pignoramento del quinto dello stipendio?
Il bilanciamento tra le ragioni dei creditori e quelle dei debitori è stato preso in considerazione dalla Corte Costituzionale [1] che sul punto si è pronunciata stabilendo che “Il quinto dovrà essere calcolato sulla somma al netto delle ritenute legali, senza tener conto nella determinazione della base imponibile della cessione del credito retributivo e del prestito”.
In altre parole, se si verifica un pignoramento del quinto su uno stipendio già gravato da una cessione volontaria, quest’ultima non viene tenuta in considerazione per il calcolo del dovuto e il debitore sarà costretto a subire entrambe le trattenute. Questo nel caso in cui la cessione volontaria avviene prima del pignoramento.
Nel caso, invece, in cui la cessione volontaria avviene dopo il pignoramento, l’interessato può procedere a chiedere la cessione volontaria, fermo restando il limite del quinto. Tuttavia la cessione non può eccedere la differenza tra 2/5 della retribuzione (al netto delle trattenute) e la quota colpita da pignoramento.
Per esempio: se lo stipendio è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramento pari a 20 (1/5), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra 40 (2/5 di 100) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari a 20.
note
[1] C. Cost. ord. n.225/2002.
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