Vendita all’asta: possibile il pagamento rateale del prezzo


Riforma della giustizia: il giudice, quando dispone la vendita, può stabilire che il pagamento del prezzo avvenga mediante rateizzazione entro un termine non superiore a 12 mesi.
La nuova riforma della giustizia e del processo civile introduce un’importante novità in tema di vendita all’asta di beni mobili.
La vendita rappresenta l’ultimo passaggio necessario, nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, per ottenere il recupero del proprio credito.
Il bene o i beni del debitore, a seguito di apposita richiesta formulata dal creditore entro 90 giorni dal pignoramento, vengono infatti messi all’asta e il ricavato della loro vendita andrà finalmente a soddisfare – in tutto i in parte – le ragioni del creditore.
Il giudice, su istanza del creditore procedente (ossia il primo che ha dato origine al procedimento di esecuzione forzata) o dei creditori intervenuti nel procedimento esecutivo medesimo muniti di titolo esecutivo (ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo) [1], dispone la vendita dei beni pignorati.
Nel relativo provvedimento, il giudice – secondo il testo normativo precedente la riforma – può stabilire, quanto alle modalità della vendita [2]:
– che il versamento della cauzione da parte di coloro che presenteranno offerte d’acquisto del bene, la presentazione delle offerte stesse, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, l’incanto e il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche;
– che la vendita sia pubblicizzata, con indicazione dei dati del bene, del prezzo base dell’asta, dell’importo delle offerte successive e quant’altro fosse utile per informare gli interessati, su quotidiani a tiratura nazionale o siti internet specifici.
Il Decreto Legge 23-06-2015 introduce invece un’ulteriore importante possibilità per il giudice [3]: egli può altresì stabilire che il pagamento del prezzo di vendita avvenga ratealmente, entro un termine non superiore a 12 mesi.
Tale novità è di notevole rilievo in quanto finalizzata a favorire l’acquisto di beni all’asta anche da parte di coloro che, sebbene interessati, non hanno magari la possibilità di versare il prezzo in un’unica soluzione, ad esempio perchè sono in attesa della concessione di un finanziamento da parte della banca, o perchè possono pagarlo con le proprie forze, ma non in soluzione unica.
La rateizzazione pare possibile indipendentemente dall’ammontare del prezzo di vendita e senza alcun limite minimo di importo di ogni singola rata.
Unici limiti alla possibilità di disporre la rateizzazione e alla rateizzazione stessa sono i seguenti:
– non devono essere state presentate opposizioni all’esecuzione;
– la durata della rateizzazione non deve superare i 12 mesi.
Pare altresì che la concessione della possibilità di rateizzazione da parte del giudice sia slegata da qualsiasi istanza in tal senso da parte dei creditori. Tuttavia, se essi sono interessati a tale opzione, ad esempio per rendere la vendita più appetibile, si consiglia di formulare apposita richiesta in tal senso, anche verbalmente in udienza.
note
[1] Art. 529 Cod. Proc. Civ.
[2] Art. 530 Cod. Proc. Civ.
[3] Art. 13, comma 1, lett. e), D.L. 23-06-2015: “all’articolo 530: 1) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo.»”.
Autore immagine: 123rf com
questo però se si fornisce una fidejussione del 30% del prezzo di aggiudicazione…