Lavoratori part time: no precedenza sulle nuove assunzioni a tempo pieno


Con la nuova riforma del lavoro, introdotta dai decreti attuativi del Job Act, cambia il lavoro part time: maggiore elasticità nelle ore di lavoro, ma nessuna preferenza per le assunzioni full time.
Lavoratori part time non più preferiti: il nuovo decreto legislativo che attua la riforma del lavoro introdotta con il Job Act [1] modifica diversi aspetti del contratto “part time”, ma l’aspetto più saliente è che scompare il diritto di precedenza a favore di tale categoria di dipendenti in caso di nuove assunzioni a tempo pieno (full time), per le stesse mansioni nelle unità produttive della medesima azienda, site nel territorio comunale.
Viene invece confermato l’obbligo per il datore di lavoro di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di lavoratori part time.
Gli altri aspetti salienti dei contratti part time sono:
– la necessità della forma scritta ai fini della prova;
– la necessità di indicare la durata della prestazione, nonché la collocazione temporale dell’orario nella settimana, nel mese e nell’anno;
– il principio di non discriminazione e parità di trattamento dei lavoratori part time rispetto ai dipendenti full time di pari inquadramento;
– la possibilità, previo accordo scritto tra le parti, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza la necessità di convalida presso la Dtl (Direzione Territoriale del Lavoro) [2];
– la possibilità per datore di lavoro e lavoratore di concordare una variazione della collocazione temporale e della durata della prestazione lavorativa prevista nel contratto individuale. È una delle novità principali della riforma. In pratica il datore potrà chiedere al dipendente la prestazione di ore di lavoro supplementari. Se il CCNL non disciplini il lavoro supplementare, non è più richiesto né è necessario il consenso del lavoratore. Quest’ultimo avrà il diritto di rifiutarsi solo se dia prova di “comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale”.
– la possibilità, per il datore di lavoro, di chiedere al dipendente di svolgere ore supplementari in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate. In tal caso, il lavoro supplementare dovrà essere retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione di dette ore sugli istituti indiretti e differiti.
note
[1] D.lgs. n. 81/2015.
[2] Prevista prima della modifica intervenuta con la legge 183/2011.
Autore immagine: 123rf com