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Part time: alternativa al congedo parentale

1 Luglio 2015
Part time: alternativa al congedo parentale

Se il dipendente ha gravi patologie o deve assistere il coniuge, i figli o i propri genitori affetti anch’essi da eventi morbosi gravi o da disabilità deve essere preferito nella trasformazione del contratto da full time a part time.

Il nuovo decreto attuativo del Job Act consegna, ai lavoratori con gravi problemi di salute propri o di parenti, una valida alternativa al congedo parentale [1]: la nuova legge infatti stabilisce che:

– i dipendenti con specifiche gravi patologie hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno (full time) a tempo parziale (part time). In pratica, la riforma consente al lavoratore di chiedere, al posto del congedo parentale, e comunque nei limiti di tempo del medesimo, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50%.

In caso di richiesta del lavoratore, il datore di lavoro è obbligato a trasformare il contratto di lavoro entro 15 giorni dalla richiesta;

– i dipendenti che assistono il coniuge, i figli o i propri genitori affetti da patologie gravi o da disabilità, hanno la priorità nella trasformazione del proprio contratto da tempo pieno (full time) a tempo parziale (part time). A differenza, dunque, del caso precedente (malattia propria), il presente caso (malattia del familiare) non attribuisce al lavoratore il diritto (e il conseguente dovere del datore) alla trasformazione, ma solo una priorità.

Il diritto alla trasformazione del full time in part time sussiste anche durante il congedo di paternità con riduzione massima consentita del 50% dell’orario di lavoro.

Ricordiamo che la riforma ha modificato numerosi aspetti del contratto part time escludendo il diritto di tali lavoratori alla precedenza in caso di nuove assunzioni full time.


note

[1] D.lgs. n. 81/2015.

Autore immagine: 123rf com


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