Armi improprie: chi viene trovato in possesso di fionde e sassi e non può darne una valida motivazione subisce il procedimento penale.
La vecchia, amata e (per certi aspetti) poetica fionda potrebbe costituire un serio rischio e, a conti fatti, forse più per il possessore che per l’eventuale vittima. Infatti, la nostra legge in materia di armi sanziona anche colui che viene trovato nel possesso ingiustificato di una fionda. A dirlo è il tribunale di Firenze in una recente sentenza [1].
Qualsiasi strumento atto a offendere una persona può, infatti, essere considerato un’arma impropria e ciò comporta, per come è ovvio che sia, una responsabilità penale.
La vicenda
Due cittadini stranieri erano stati ritrovati dalle Forze dell’ordine presso una stazione di servizio con fionde e sassi e non erano stati in grado di fornire una spiegazione. Per loro è scattato subito il procedimento penale.
La responsabilità dei genitori
Il codice civile sanziona, per il fatto illecito dei figli, i relativi genitori, salvo che questi dimostrino di non aver potuto impedire il fatto [2]. Nel caso di danni provocati dalla fionda, il genitore non potrà addurre alcuna scusa a propria giustificazione, neanche dimostrando di essere stato lontano e che per lui era materialmente impossibile prevenire il fatto. Secondo la Cassazione [3], infatti, il genitore si esonera dalla responsabilità per i fatti del figlio solo quando dimostri di avere impartito al minore una sana educazione e di aver svolto nei suoi confronti una vigilanza adeguata all’età, al carattere ed all’indole dello stesso. Tale prova non è possibile, ed i genitori devono essere condannati al risarcimento del danno, se le modalità del fatto illecito commesso dal figlio minore rivelano di per sè una impropria educazione (nella specie un decenne lanciò un sasso con la fionda ferendo una coetanea).
note
[1] Trib. Firenze sent. n. 330 del 27.01.2015.
[2] Art. 2048 cod. civ.
[3] Cass. sent. n. 3664/1985.