Pc, smartphone, tablet di lavoro: licenziamento e controlli leciti


Il Jobs Act permette i controlli del datore sugli strumenti di lavoro informatici aziendali senza autorizzazione e accordi.
Che fosse rischioso cimentarsi in giochi online, chattare su Facebook, o semplicemente leggere le mail private durante l’orario di lavoro non è una novità, come non lo è l’esistenza della possibilità, per il datore di lavoro, di controllare a distanza i propri dipendenti. Questo, nonostante la vigenza, a tutt’oggi, della disciplina dello Statuto dei Lavoratori [1] in merito al controllo a distanza dei lavoratori: la norma, difatti, al primo comma stabilisce il divieto di installare, in azienda, impianti specificamente finalizzati a controllare i dipendenti a distanza; al secondo comma permette l’installazione di questi impianti, soltanto se necessari in base a esigenze di sicurezza, produttive ed organizzative. Tali strumenti devono, poi, essere preventivamente autorizzati tramite accordi collettivi con le rappresentanze sindacali ( Rsa, Rsu…) , o, in mancanza, direttamente dalla Direzione Territoriale del Lavoro.
Il dettato originario della normativa, molto stringente, risulta tale poiché, all’epoca della sua emanazione, gli unici impianti di controllo a distanza esistenti erano le videocamere: oggi, con la diffusione di internet e l’utilizzo massiccio di computer, tablet e smartphone, è possibile sorvegliare i dipendenti anche tramite questi strumenti, visualizzando ogni operazione da loro effettuata mediante le apparecchiature. Tutto questo, secondo il tenore letterale della legge, dovrebbe essere vietato, ma la giurisprudenza del lavoro, da un lato, ed il Garante della privacy, dall’altro, sono riusciti ad interpretare ed adattare la normativa ai casi concreti e recenti, per evitare effetti paradossali di una pedissequa applicazione.
Ecco che, allora, le disposizioni del Jobs Act, ed in particolare del decreto attuativo con cui si propone la modifica dello Statuto dei Lavoratori in merito alla sorveglianza, che sarà operativo a breve, appaiono quanto mai necessarie.
Secondo la nuova disciplina, due saranno i principali canali per controllare gli impiegati: il primo consisterà in sistemi di controllo a distanza “tipici”, come impianti di videosoreglianza. Questi saranno consentiti, come già avviene oggi, soltanto per finalità lecite (tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza, esigenze produttive ed organizzative), dietro autorizzazione delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, oppure della DTL, in mancanza di accordi collettivi.
La novità, allora, risiede nel secondo canale di sorveglianza: il datore, infatti, potrà liberamente controllare gli strumenti di lavoro dei dipendenti, quali pc, tablet, etc., senza necessità di alcun accordo o permesso. Lo scopo della disposizione è lo snellimento delle procedure a carico delle imprese, visto il larghissimo utilizzo dei mezzi informatici e la loro assoluta necessità.
Non solo. Grazie al decreto, sarà possibile utilizzare le informazioni raccolte anche per irrogare provvedimenti disciplinari ai dipendenti, quindi persino il licenziamento, la più severa delle sanzioni comminabili al lavoratore.
In realtà, l’innovazione non è assoluta, poiché diverse disposizioni del Garante della Privacy e sentenze della Magistratura del Lavoro sono risultate già da tempo allineate a tali previsioni: da ora in poi, tali linee interpretative avranno dunque la copertura legislativa.
Insomma, vita dura per gli impiegati, che dovranno evitare qualsiasi attività privata durante l’orario lavorativo, e dovranno stare ancora più attenti a qualsiasi critica o comportamento contestabile verso l’azienda tramite mezzi informatici.
Il rischio che tali nuove disposizioni possano dar luogo ad abusi, naturalmente, esiste, come è logico, del resto, che sorgeranno numerose controversie in merito. Come accade spesso, per le colpe di pochi pagano tutti: così, per colpa di alcuni dipendenti che fanno i furbetti, nei confronti del datore, dovranno subire le conseguenze di controlli stringenti anche quegli impiegati che si comportano correttamente e fanno sempre il proprio dovere, ma che vorrebbero soltanto concedersi dei piccoli intervalli di svago.
note
[1] Art.4, L. 300/70.
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