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Banche: nulli gli interessi maggiorati sul prestito

5 Luglio 2015
Banche: nulli gli interessi maggiorati sul prestito

Interessi calcolati con la capitalizzazione degli interessi già maturati: un nuovo stop all’anatocismo dal tribunale di Milano. E le banche cominciano a ribellarsi.

Sul calcolo degli interessi illegittimi le banche non ci stanno e continuano a fare di testa propria: e così fioccano le sentenze di condanna con cui i giudici continuano a bacchettarle; non si scherza, insomma, coi soldi dei correntisti ed è inutile fare il gioco delle tre carte per far riaffiorare dalla finestra quello che era uscito dalla porta. L’anatocismo – ossia il calcolo degli interessi sia sul capitale dato in prestito che sugli interessi precedentemente maturati – è ormai illegittimo dal 2014, vietato dalla legge di Stabilità che era stata sufficientemente chiara nel metterlo fuori legge.

La pratica è stata applicata per anni dagli istituti di credito ai danni dei correntisti che avevano contratto un finanziamento o un mutuo di vario tipo: in pratica, gli interessi – dispone la legge – vanno calcolati, ogni anno solo sul capitale dato in prestito, ma non anche sugli interessi già scaduti, altrimenti il debito lievita in modo spropositato. Questo divieto, benché scritto abbastanza chiaramente nel codice civile [1], era stato rimarcato, due anni fa, con la legge di Stabilità di fine anno [2]. Senonché la norma aveva usato una formulazione equivoca, facendo inizialmente credere che la sua efficacia fosse subordinata all’approvazione di un decreto attuativo del CICR. E qui si inseriscono le nuove sentenze dei tribunali di primo grado, secondo cui tale provvedimento non è affatto necessario poiché il divieto è già chiaro nella norma generale (il decreto dovrebbe solo stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, cancellando, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi).

Dunque i correntisti “depredati” ben potrebbero far causa alla propria banca per la restituzione degli importi illegittimamente pretesi. Il condizionale è d’obbligo perché ogni foro può avere la sua interpretazione, ma a favore dei clienti si era già schierato il tribunale di Milano in una prima sentenza, seguito a ruota da quello di Como, ed oggi il principio (salvo un solo precedente di segno contrario [3]) è stato riconfermato dallo stesso capoluogo meneghino [4]. La logica conseguenza – si legge testualmente nell’ordinanza – è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi

Ancora uno stop, quindi, all’anatocismo sui conti correnti bancari a partire dal 1° gennaio 2014: l’istituto di credito non può più praticare alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi. Non conta che a diciotto mesi dalla legge di stabilità 2014 il comitato interministeriale per il risparmio e il credito non abbia ancora adottato la delega ad hoc, annunciata dalla nuova formulazione del testo unico bancario così come modificato dalla legge di Stabilità per il 2014.

Lo confermano anche i lavori parlamentari: la proposta di legge presentata alla Camera e recepita nella legge di stabilità aveva l’obiettivo dichiarato di stabilire l’illegittimità della prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale degli interessi.


note

[1] Art. 1283 cod. civ.

[2] Art. 120 T.U.B. così come modificato dal comma 629 della legge 27.12.2013 n.147 (cd Legge di Stabilità 2014).

[3] Trib. Torino, ord. del 16.06.2015.

[4] Trib. Milano, ord. del 01.07.2015.

Autore immagine: 123rf com

Deve ritenersi che la disposizione novellata dell’articolo 120 comma 2 lett. b) del testo unico bancario, secondo cui «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale», debba essere interpretata nel senso che, tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall’articolo 1283 Cc, salve limitate eccezioni, la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi e ciò dal momento che dal raffronto tra le due norme prima e dopo la modifica introdotta dalla legge 147/123 risulta agevole rendersi conto che in precedenza la norma primaria ha delegato all’organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi mentre ora la norma si limita ad incaricare al Cicr di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, cancellando, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.


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