In alcuni casi non è necessario separarsi per chiedere il divorzio: in presenza di particolari condizioni, come nel caso di reati o di modifica del sesso o di mancata consumazione del matrimonio, la coppia può dirsi addio subito.
I termini per divorziare sono di 6 mesi (nel caso di precedente divisione consensuale o in comune o con negoziazione assistita) o di 12 mesi (nel caso di precedente divisione giudiziale). Si parla a riguardo di “divorzio breve”, termine che, invero, ha contribuito a generare qualche equivoco, facendo credere che si trattasse di una procedura diversa e parallela alla precedente: in realtà, non si è fatto altro che tagliare i precedenti termini della “pausa di riflessione” tra separazione e divorzio.
Non è stato, però, approvato il cosiddetto divorzio immediato, quello che – secondo la proposta di legge – avrebbe consentito alle coppie di divorziare senza prima separarsi. Tuttavia, sono in pochi a sapere che, in alcuni casi, già la legge sul divorzio del 1970 consente il divorzio immediato [1], anche su richiesta di uno solo dei due coniugi, qualora, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro sia stato condannato in via definitiva, anche per fatti commessi in precedenza:
- all’ergastolo o a pena superiore ai 15 anni, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- a qualsiasi pena, se i reati commessi sono incesto, delitti sessuali o per induzione, costrizione, sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione;
- a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno di coniuge o figli;
- a qualsiasi pena, in caso di lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapaci, attuati contro coniuge o prole.
Nel secondo e nel terzo caso, il divorzio immediato può essere richiesto anche se l’altro coniuge sia stato assolto per vizio totale di mente (e il giudice del divorzio ne accerti l’inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare); il processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (che il giudice ritenga sussistere) o la causa d’incesto si sia conclusa con proscioglimento/assoluzione per mancanza di pubblico scandalo.
Insomma, come dire, in tutte queste ipotesi che, a prescindere dalla punizione del colpevole, il fatto è stato comunque accertato ed è quest’ultimo che rileva nel giudizio sulla “pericolosità” del coniuge.
Si può, ancora, richiedere il divorzio immediato qualora:
- l’altro coniuge straniero abbia ottenuto divorzio all’estero o all’estero abbia contratto nuovo matrimonio;
- qualora il matrimonio non sia stato consumato o sia passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
Il procedimento
A chiedere il divorzio immediato possono essere tanto i due coniugi congiuntamente, che uno solo di essi. In entrambi i casi, la procedura è identica a quella della separazione. In particolare:
- divorzio richiesto da entrambe le parti: i coniugi fissano le condizioni della separazione, del mantenimento e dei rapporti con i figli con ricorso al Tribunale. Il giudice, in un’unica udienza, tentata la conciliazione, autorizza il divorzio, valutando anche l’interesse degli eventuali figli;
- divorzio richiesto da uno solo dei coniugi: in tal caso, si apre una vera e propria causa, prima della quale il Presidente del tribunale fissa i provvedimenti temporanei e urgenti. Quindi si passa alla raccolta delle prove e, infine, alla decisione.
note
[1] Art. 3 l. 898/1970.
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