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Perde il mantenimento chi va a convivere con un’altra persona

7 Luglio 2015
Perde il mantenimento chi va a convivere con un’altra persona

Assegno di mantenimento revocato a chi crea una nuova famiglia di fatto stabile e duratura, non necessariamente fondata sul matrimonio.

Viene revocato l’assegno di mantenimento non solo a chi si risposa, ma anche a chi si fa una nuova famiglia di fatto, ossia basata sulla convivenza e non sul matrimonio: è questa la nuova linea di rigore inaugurata dalla Cassazione [1] e ora recepita anche dalla giurisprudenza di merito. Con una recente sentenza [2], infatti, la Corte di Appello di Palermo ha chiarito che non spetta più, al beneficiario dell’assegno (in genere, la donna), il mantenimento (in caso di separazione) o l’assegno divorzile (in ipotesi di avvenuto divorzio) se questi ha formato una nuova famiglia di fatto, a prescindere dal tenore di vita che conduce. Il precedente coniuge, infatti, sino ad allora tenuto a versare l’importo mensile, non può essere tenuto a mantenere anche la nuova famiglia dell’ex e, quindi, ogni obbligo di mantenimento cessa nel momento in cui quest’ultimo crei un legame stabile con un’altra persona.

Attenzione però: non basta una semplice convivenza “more uxorio” del coniuge beneficiario a far venir meno, per questi, il diritto all’assegno di mantenimento, ma è necessario che la nuova convivenza sia stabile, duratura e continuativa [3], tanto da assumere i caratteri della cosiddetta famiglia di fatto, connotata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita. Solo l’eventuale stato di bisogno in sé, ove non compensato all’interno della nuova convivenza, potrebbe giustificare, a tutto voler concedere, il dovere del precedente coniuge di far fronte ai bisogni essenziali dell’ex.

Dunque, se la donna ha una convivenza che dura da anni, tale da presentare i caratteri di una vera e propria famiglia di fatto, l’ex marito può rivolgersi al tribunale per far cessare il suo obbligo di mantenimento.


note

[1] Cass. sent. n. 6855/2015.

[2] C. App. Palermo sent. n. 290/15.

[3] Cass. sent. n. 3923/12.

Autore immagine: 123rf com


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