Non sussiste diffamazione per il condomino che chiama “moroso” l’altro condomino, purché sia davvero inadempiente al pagamento delle quote.
Diffamazione: una cosa è la verità, un’altra l’opportunità di dire certe cose; la Cassazione, in passato [1], aveva ritenuto che dare del “moroso” a un condomino, in assemblea, ossia davanti a tutti, costituisse diffamazione. Evidentemente i giudici ci hanno ripensato visto che, con una sentenza [2] di poche ore fa, è stato stabilito l’esatto contrario: chiamare “moroso” (o con altri sinonimi come “debitore”, “non pagatore”, “inadempiente”, ecc.) il condomino, anche se in sua assenza, perché non paga gli oneri dovuti all’amministratore non è diffamazione se il fatto è vero.
Non si configura, quindi, alcuna lesione dell’onore quando l’addebito corrisponde alla realtà o quanto meno si ha ragione di ritenerlo veritiero. Se, invece, l’attribuzione di “moroso” avviene a solo scopo dispregiativo, senza alcun fondamento sui fatti o motivo valido a fondarne il sospetto, allora il reato di diffamazione viene ritenuto sussistente.
Nel caso di specie, motivo del contendere e ritenute lesive dell’onore erano frasi come quelle “di non pagare gli oneri condominiali, il non sapere stare in società ed anche in condominio”, pronunciate alla presenza di altri, trascritte nel verbale di assemblea, accessibile a chiunque vi avesse interesse.
Per la Cassazione, tale comportamento, in realtà, non assume affatto rilievo ai fini della diffamazione: sostenere che qualcuno non rispetti gli obblighi, e i relativi oneri economici, imposti dalla legge in un contesto condominiale è diffamatorio solo quando il fatto non sia vero, ma altrettanto pacificamente non lo è quando l’addebito corrisponda alla realtà, o quanto meno si abbia ragione di ritenerlo veritiero.
note
[1] Cass. sent. n. 46498/14 dell’11.11.2014.
[2] Cass. sent. n. 291053/15 dell’8.07.2015.
Autore immagine: 123rf com