Bonus 2015 per donne disoccupate, come richiederlo


Disoccupate da oltre 6 mesi e residenti nelle zone disagiate: spetta il Bonus per disoccupate, ma l’Inps non lo vuole dare perché sostiene che manchi la circolare; come fare per richiederlo?
Il Bonus per donne disoccupate è stato introdotto dalla Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [1]; è stato poi sospeso nel 2014, ma, dopo circa un mese, è stato prontamente riattivato. Ecco il motivo per cui in tanti, compresi gli addetti ai lavori, pensano che non esista più. Nel dettaglio, si tratta di un’agevolazione per l’assunzione di donne disoccupate di tutte le età.
Per ottenere il bonus, le lavoratrici devono possedere lo stato di disoccupazione e risultare prive di un impiego regolarmente retribuito da:
– 6 mesi , se residenti in una Regione definita svantaggiata [2], o se occupate in determinati settori che possiedono un alto divario tra l’occupazione femminile e quella maschile;
– 24 mesi, negli altri casi.
Per dimostrare lo stato di disoccupazione, è sufficiente un’autodichiarazione, anche se è consigliabile, in caso di controlli, munirsi della propria scheda anagrafica, rilasciata dal proprio centro per l’impiego o centro servizi per il lavoro.
L’agevolazione consiste nello sgravio, per il datore di lavoro, del 50% dei contributi a suo carico, per un massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, o di 18 mesi, in caso di trasformazione del contratto in tempo indeterminato o assunzione direttamente a tempo indeterminato.
Quest’ultima ipotesi è stata, di fatto, soppiantata dalla nuova agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede un incentivo, per i datori che assumono a tempo indeterminato disoccupati da almeno 6 mesi, del 100% dei contributi.
Lo sgravio sarà computato direttamente dall’impresa in sede di versamento dell’F24 mensile relativo ai contributi, dunque l’Istituto, materialmente, non erogherà alcuna somma di denaro.
Per richiedere il bonus la lavoratrice non dovrà effettuare alcun adempimento. Sarà difatti l’azienda a domandarlo, tramite i servizi online dell’Inps, all’interno del Cassetto Previdenziale, nella sezione “Comunicazioni online”- “Invio nuova comunicazione”- “Legge 92/2012”.
Ovviamente, l’istanza potrà essere inoltrata soltanto previa assunzione della lavoratrice. L’Inps risponderà, nel caso sussistano le condizioni per l’agevolazione, con l’assegnazione di un codice all’impresa, che servirà per legittimare lo sgravio nella sede delle dichiarazioni mensili all’Istituto (Uniemens).
Il bonus, peraltro, è cumulabile con altre agevolazioni: ad esempio, se la dipendente deve ancora percepire una parte del sussidio di disoccupazione, o di un altro ammortizzatore sociale, il datore avrà diritto al 50% degli importi restanti, sotto forma di conguaglio contributivo.
note
[1] Legge 92/2012.
[2] Reg. C.E. 800/2008.
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altare provincia savona fa parte del bonus per disoccupate da piu di 6 mesi