Chi giudica il CTU medico legale?


Chi è competente a giudicare il consulente tecnico d’ufficio medico-legale che omette atti d’ufficio e non svolge correttamente il proprio incarico?
L’Ordine dei medici, tra le varie competenze, esercita sicuramente il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nel relativo albo [1]. Il Consiglio dell’Ordine tuttavia – per espressa previsione di legge – non è competente a procedere disciplinarmente nei confronti del medico iscritto, qualora i fatti segnalati si riferiscano a operazioni svolte quale Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nell’ambito di un procedimento civile, o quale perito incaricato dalla Procura della Repubblica o, comunque, da altra autorità giudiziaria.
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata infatti dal Presidente del Tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del Presidente dell’associazione professionale, può promuovere un procedimento disciplinare contro i consulenti che non abbiano tenuto una condotta morale specchiata o non abbiano rispettato gli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti [2].
Per il giudizio disciplinare nei confronti del CTU, in particolare, è competente uno speciale Comitato [3], presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale cui il CTU appartiene.
Il procedimento disciplinare nei confronti del CTU si articola nelle seguenti fasi:
– invio di contestazione di addebito da parte del Presidente del Tribunale al CTU;
– risposta scritta da parte del CTU;
– in caso di giustificazioni insufficienti, il Presidente convoca il CTU dinanzi al predetto Comitato;
– audizione del CTU e decisione del Comitato.
Il procedimento rimane “interno” al Tribunale e non sono previste comunicazioni di sorta a terzi, diversi dal Presidente, dal Comitato e dall’Ordine di appartenenza del professionista.
Il CTU è infatti un ausiliario del giudice e, in quanto tale, è solo il Presidente del Tribunale – unitamente o meno al Comitato da lui nominato – a gestirne i procedimenti disciplinari ed è solo il Consiglio dell’Ordine di appartenenza del CTU – in caso venga comminata una sanzione sospensiva o di cancellazione dall’albo – tenuto ad avere informazioni circa l’esito del procedimento disciplinare in corso.
Essendo il CTU, nell’esercizio delle proprie funzioni, un pubblico ufficiale, il comportamento negligente dal medesimo tenuto può assumere – oltre che rilevanza disciplinare – anche rilievo penale, pertanto la parte che si ritenga lesa dall’operato del consulente, potrà sporgere denuncia-querela per il reato di omissione di atti d’ufficio [4], o per la fattispecie penale che nel caso di specie dovesse rilevare
note
[1] D.P.R. n. 221 del 05.04.1950; Legge n. 409 del 24.07.1985; Art. 2, Codice di Deontologia Medica
[2] Artt. 19 e 21, Disp. att. del Cod. proc. civ.; artt. 70 e 71, Disp. att. del Cod. proc. pen.
[3] Art. 14, Disp. att. del Cod. proc. civ.
[4] Art. 328 cod. pen.
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