In quale tabella va inserita la pulizia delle scale?
Circa il criterio per ripartire, in condominio, le spese per la pulizia delle scale (indifferentemente dalla presenza o meno di un ascensore nel palazzo), la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri: da ultimo si è ritenuto che debba applicarsi in maniera integrale il criterio dell’altezza del piano [1]. Ove si decida di adottare questo tipo di riparto, occorrerà predisporre un’apposita tabella di ripartizione delle spese per la pulizia e l’illuminazione del vano scale. In buona sostanza, quando l’amministratore dovrà ripartire i costi per la pulizia e/o l’illuminazione delle scale, non dovrà far riferimento alla normale tabella dei millesimi in base alla quale ripartisce le altre spese comuni dell’edificio, ma dovrà utilizzare questa seconda tabella ove chi abita ai piani più alti pagherà di più di chi, invece, abita al primo o secondo piano. La progressione nella ripartizione degli oneri condominiali è, appunto, correlata all’altezza del piano.
note
[1] Cass. sent. n. 432/2007.