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Diritto all’immagine: cos’è e come tutelarlo

12 Luglio 2015 | Autore:
Diritto all’immagine: cos’è e come tutelarlo

Ciascuna persona ha il diritto di apparire e di mostrarsi agli altri, se e quando lo voglia, secondo le proprie esigenze e i propri bisogni, o anche di non farlo nel caso in cui non ne abbia interesse.

 

La tutela del diritto all’immagine è sempre al centro dell’attenzione di cittadini, avvocati e tribunali posto il notevole sviluppo delle tecniche e degli strumenti di riproduzione e di diffusione dell’immagine nonchè la molteplicità degli scopi personali, familiari e/o politici per i quali l’immagine viene di volta in volta riprodotta e diffusa.

Il diritto all’immagine è tutelato anche nel caso in cui la diffusione non arrechi nessuna offesa o danno alla persona in quanto consiste nel diritto della persona a che la propria immagine non venga pubblicata senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.

Da ciò deriva il divieto di pubblicare l’immagine altrui a meno che non ricorrano alcune circostanze particolari previste dalle legge [1] quali il consenso dell’interessato o la notorietà della persona o qualora si sia in presenza di fatti di interesse pubblico.

Se l’immagine di una persona viene pubblicata fuori da tali casi oppure arrecando danno al decoro e alla reputazione della persona, è possibile rivolgersi al giudice per far cessare l’abuso e ottenere il risarcimento del danno.

Quindi, il consenso della persona, o di chi ne esercita la potestà nel caso di minori, rende lecita la divulgazione della sua immagine sia gratuitamente (come nel caso della presenza di un personaggio noto a un’iniziativa di beneficenza) che dietro corrispettivo (ad esempio prestando la propria immagine per la realizzazione di un film o per pubblicizzare un prodotto).

Si è detto però che, pur in assenza del consenso dell’interessato, la diffusione dell’immagine è permessa se si tratta di:

– una persona nota, se vi è l’interesse pubblico a una maggiore conoscenza della stessa;

– una persona che ricopre un ufficio pubblico se l’immagine è collegata all’ufficio;

– necessità di giustizia che giustificano l’utilizzo dell’immagine vista la finalità pubblica perseguita come ad esempio la diffusione dell’identikit di un ricercato.

In ogni caso è vietata la pubblicazione dell’immagine altrui senza il consenso dell’interessato quando ciò rechi un danno al proprio onore, reputazione o decoro.

Infine, non è comunque permessa la pubblicazione di immagini se si tratta di:

– vittime di violenza sessuale, salvo che vi consentano [2];

– minori coinvolti in un procedimento penale in veste di testimoni o di parti lese [3];

– persona privata della libertà personale, salvo che vi consenta.

Qualora sia pubblicata l’immagine altrui al di fuori di questi casi previsti dalla legge, l’interessato o i suoi prossimi congiunti possono ottenere la cessazione di tale comportamento abusivo rivolgendosi al Giudice che può adottare qualsiasi provvedimento idoneo a impedire la prosecuzione dell’illecito; possono ottenere inoltre il risarcimento del danno nonchè la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali a spese dell’autore della violazione.


note

[1] Art. 97 l. 633/41

[2] Art. 734-bis cod. proc. pen.

[3] Art. 114 cod. proc. pen.


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