Cambia l’opposizione all’esecuzione forzata: stop scopi dilatori


Niente più sospensione dell’integrale esecuzione forzata se la pretesa del creditore è contestata solo in parte.
Cambia la norma del codice di procedura civile sull’opposizione all’esecuzione forzata proposta dal debitore [1]: allo scopo di evitare quelle contestazioni pretestuose, proposte al solo fine di sospendere l’esecutività del titolo fatto valere e bloccare il pignoramento, la legge – a seguito dell’ultima riforma del processo civile [1] – si arricchisce di una ulteriore precisazione rispetto al passato.
In particolare, per le vendite disposte dal 27 giugno 2015, in caso di opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (ossia, opposizione al precetto), se il debitore contesta il diritto del creditore solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo solo per la parte espressamente contestata. Il residuo, non oggetto di contestazione, resta fuori dalla “sospensiva” e, pertanto, il creditore, limitatamente a tale importo, continua ad essere libero di avviare il pignoramento.
Certo, si potrebbe allora pensare che il debitore, strumentalmente e con motivazioni pretestuose, potrebbe inventarsi qualche ragione per opporsi all’integrale richiesta del creditore: ma, con tutti i rischi in termini di condanna alle spese e lite temeraria che ciò potrebbe comportare.
La precedente formulazione della norma
In caso di opposizione al precetto, nel precedente regime anteriore alla riforma, il giudice, in caso di gravi motivi, sospendeva, su istanza di parte, l’efficacia esecutiva di tutto il titolo. Oggi invece la sospensiva si limita solo alla parte del titolo espressamente contestata.
note
[1] Art. 615 cod. proc. civ.
[2] DL 83/2015.
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