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Precetto nullo senza indicazione dell’accordo di composizione della crisi

19 Luglio 2015
Precetto nullo senza indicazione dell’accordo di composizione della crisi

Nuovo precetto: obbligatorio l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore.

Precetto nullo senza il nuovo avviso al debitore: una conseguenza drastica per una previsione normativa che suona, a molti operatori del diritto, come un restyling di facciata, una forma priva di effetti pratici. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Il nuovo precetto. Con la riforma del processo civile e, comunque, solo a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge [1], l’atto di precetto dovrà contenere l’ulteriore avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, trovare una soluzione alla sua situazione di indebitamente concludendo coi creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore [2] (per la differenza vedi dopo). Si tratta di procedure, previste da una legge del 2012 [3], volte a cancellare tutti i debiti, senza essere costretti a pagare “vita natural durante”, attivabili anche quando il creditore sia uno soltanto.

La mancanza di questo avvertimento comporta la nullità del precetto. Una nullità – deve ritenersi – insanabile se non con la notifica di un nuovo precetto (o – come si vedrà a breve – se non c’è impugnazione entro 20 giorni).

E qui la questione più importante.

Il creditore che abbia dimenticato tale avvertimento potrebbe vedersi opporre il precetto magari quando abbia già avviato il pignoramento (con sospensione dell’esecuzione forzata): in tal caso, perderebbe il giudizio di opposizione, con eventuale condanna alle spese processuali. Ciò indipendentemente dal fatto che il debitore abbia poi fatto ricorso o meno alla procedura di esdebitazione in commento (accordo di composizione della crisi o piano del consumatore). Una conseguenza davvero “drammatica” per tutta la fase esecutiva se si considera che sono stati pochissimi, ad oggi, i debitori che hanno fatto ricorso a questo espediente. Saranno le difficoltà applicative (l’elenco con i soggetti autorizzati a gestire la composizione della crisi è stato solo ora attuato), saranno i costi: di fatto l’istituto ha trovato scarsissima applicazione.

Dall’altro lato, il debitore può far valere la nullità del precetto solo entro 20 giorni dalla notifica dello stesso [4]. Oltre tale termine l’eccezione si intende rinunciata e, quindi, la nullità è come sanata.

A riguardo, bisogna evidenziare come il suddetto termine dei 20 giorni sia spesso insufficiente a far prendere cognizione il debitore del proprio diritto, a recarsi da un avvocato e avviare il ricorso.

Quale utilità per l’opposizione?

Qualora il debitore intenda proporre opposizione al precetto per l’omesso avviso in questione, quali sarebbero, per lui, i vantaggi? Ben pochi: infatti, sebbene il pignoramento possa essere sospeso ed, eventualmente, con l’opposizione, egli possa ottenere il rimborso delle spese legali, il creditore potrebbe notificare, anche nell’immediatezza, un nuovo atto di precetto, questa volta regolare, e così procedere a un ulteriore pignoramento. Dunque, il debitore si troverebbe “invischiato” in una causa di opposizione all’esecuzione, dovrebbe pagare la parcella al proprio avvocato e, infine, si troverebbe comunque i beni di nuovo pignorati.

È facile prevedere, pertanto, che saranno pochi i casi di opposizione per la mancata regolarizzazione dei precetti.

L’avvertimento a chi fallisce?

La legge prevede che l’avvertimento venga formulato indipendentemente dall’applicabilità o meno, al debitore precettato, delle le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento al debitore precettato. Sembrerebbe, pur nel silenzio della norma, che all’imprenditore soggetto al fallimento, cui quindi non si applicano le procedure in questione, non debba essere fornito il nuovo avvertimento nel precetto.

Poiché però il creditore procedente può non essere certo dell’assoggettabilità o meno del debitore alle procedure di cui alla legge fallimentare (si pensi ai casi, da un lato, dell’imprenditore commerciale di cui si ignora il possesso o meno dei requisiti dimensionali, dall’altro, del socio di fatto), pare opportuno che il creditore introduca sempre l’avvertimento (magari con una clausola di riserva tipo “qualora applicabili le suddette procedure”).

Secondo alcuni commentatori non c’è nullità

La tesi della nullità del precetto non è condivisa da tutti i commentatori. Secondo alcuni, la mancata indicazione dell’avvertimento, non essendo prescritta da legge, in modo espresso, a pena di nullità, né essendo un elemento indispensabile al raggiungimento dello scopo, deve escludersi che costituisca, di per sé, causa di nullità dell’atto di precetto, ma può ritenersi che consenta al debitore di far dichiarare l’inefficacia del pignoramento già eseguito in virtù della successiva proposizione della domanda di ammissione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Cos’è l’accordo con i creditori?

Il debitore offre una soluzione per uscire dalla crisi ai propri creditori con il pagamento “a saldo e stralcio”. È necessario che la proposta sia sottoscritta e approvata dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Viene poi gestita dagli organismi appositi.

Piano del consumatore

A differenza del precedente “Accordo con i creditori”, in questo caso non è necessario l’accordo e il consenso dei creditori, ma solo il nulla osta del giudice. L’importante è che il piano presentato dal debitore assicuri ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore (vedi sotto). Il debitore presenta una lista di beni da vendere con il cui ricavato verranno estinti i debiti secondo un piano di rientro.


note

[1] D.L. n. 83/2015.

[2] Art 480 co. 2 cod. proc. civ. modif. dall’art. 13 c. 1 lett. a DL 83/2015.

[3] L. 179/2012.

[4] Si ritiene, infatti, che la forma attraverso la quale far valere la nullità sia quella dell’opposizione agli atti dell’esecuzione, ex art. 617 cod. proc. civ.

Autore immagine: 123rf com


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3 Commenti

  1. L’alzamento della soglia dei 999 euro a 3000 euro per la tracciabilita’ che fine ha fatto?

  2. nel caso il debitore sia una pubblica amministrazione (Comune) la nullità trova applicazione?

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