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Pignoramento su beni del debitore donati, nel fondo o in trust

19 Luglio 2015
Pignoramento su beni del debitore donati, nel fondo o in trust

Addio fondo patrimoniale, trust e altri vincoli di indisponibilità: trascrivendo il pignoramento entro un anno da donazione e altri vincoli su immobili, il creditore non deve più attendere la revocatoria.

 

Pignoramento immediato e senza la necessità di previa revocatoria: avrà effetti stravolgenti su donazioni, fondi patrimoniali e trust la nuova norma contenuta nell’ultima riforma della giustizia [1] che, per le procedure di esecuzione forzata successive al 27 giugno 2015, concede al creditore il potere di pignorare i beni immobili o i mobili registrati (auto, motocicli, ecc.) del debitore nonostante quest’ultimo li abbia in precedenza donati a terzi o vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità. In pratica, il creditore potrà ugualmente far valere il suo pignoramento, benché successivo alla cessione del bene, senza neanche bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (cosiddetta causa di revocatoria ordinaria). Lo potrà comunque fare solo se ha trascritto il pignoramento entro un anno dall’atto medesimo del debitore. Spirato tale termine, dovrà, invece prima agire con la revocatoria. Questo significa, in pratica, che tutti gli atti posti dal debitore come donazioni, fondi patrimoniali o trust saranno “vacillanti” per un anno dal loro compimento, poiché, entro tale termine, il creditore può sempre intervenire ed espropriarli.

Affinché, tuttavia, il creditore possa procedere al pignoramento sui beni del debitore già donati o su cui vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità, occorrono tutti i seguenti requisiti:

a) l’atto del debitore deve essere:

pregiudizievole per il creditore: in altre parole, il debitore non deve possedere altri beni su cui il creditore possa, pignorandoli, recuperare quanto gli spetta;

– compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del diritto di credito.

b) il creditore deve:

– essere munito di titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, un assegno, una cambiale, un atto notarile come un mutuo, un attestato di credito della SIAE, una cartella esattoriale, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ecc.)

– aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto del debitore.

Tale norma si applica anche al creditore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione promossa da un altro creditore.

In caso di donazione, l’esecuzione si attua nella forma dell’espropriazione presso terzi; in tutti gli altri casi si seguono le regole proprie a ciascun bene.

Tanto il debitore, quanto il terzo che da questi abbia ottenuto il bene (per es. il donatario), quanto qualsiasi altro interessato alla conservazione del vincolo si può ovviamente opporre al pignoramento (magari sostenendo che il debitore possiede altri beni aggredibili e su cui il creditore può ugualmente soddisfarsi).

Come avevamo detto in un precedente articolo, questa norma consentirà al creditore di pignorare i beni immobili o mobili registrati del debitore nonostante siano stati posti all’interno del fondo patrimoniale o del Trust senza dover aspettare l’esito della revocatoria ordinaria, con notevole risparmio di tempo (leggi “Addio fondo patrimoniale”), nonostante il fondo costituito dai coniugi renda, di norma, impignorabili i beni ivi immessi da parte dei creditori sorti per spese non inerenti ai bisogni della famiglia.


note

[1] Art. 2929 bis cod. civ. introd. dall’art. 12 DL 83/2015.

Autore immagine: 123rf com


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