Siamo tre ragazze in affitto in un appartamento e ora una di noi ha deciso di andare via: come dobbiamo comportarci per il pagamento della residua somma? Va divisa per le due restanti coinquiline oppure va scorporata dal contratto? E il contratto deve subire una modifica?
Nel caso di contratto di locazione a più inquilini bisogna distinguere tra due diverse ipotesi:
1- contratto di affitto unico, intestato a tutti e tre gli inquilini, con indicazione quindi della somma complessiva da corrispondere mensilmente al padrone di casa. Si crea quella che, in diritto, si suole chiamare “solidarietà passiva” nell’obbligazione: in altre parole, tutti i debitori sono obbligati al pagamento della somma e il creditore ne può chiedere il versamento integrale anche a uno solo di essi. Ovviamente, il pagamento effettuato per l’intero dal singolo inquilino libera gli altri, ma è fatto salvo il suo diritto di rivalersi sugli altri per la rispettiva quota.
In questo caso, il venir meno di uno dei tre inquilini non muta le sorti del contratto che, pertanto, non dovrà necessariamente essere modificato (si potrebbe tuttavia provvedere a quella che, in termini tecnici, si definisce “novazione soggettiva”, ossia la modifica della sola indicazione dei soggetti obbligati).
Conseguentemente, se una delle conduttrici lascia i locali, le due rimaste sono obbligate a pagare l’intero canone. Se rimanesse una sola nei locali, dovrebbe saldare l’intero corrispettivo.
2- contratto di affitto con ciascuna delle inquiline: in pratica il locatore ha firmato un contratto per ogni conduttore, di norma legato all’uso di una stanza singola o condivisa. In tal caso, anche se vi sia l’abitudine da parte del padrone di casa di riscuotere la somma complessiva dalle mani di uno solo dei coinquilini, il venir meno di uno di questi comporta l’automatica riduzione del corrispettivo. Difatti, viene meno uno dei rapporti contrattuali e, quindi, anche l’importo collegato ad esso.
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