Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 9 aprile – 17 luglio 2015, n. 15117
Presidente Petitti – Relatore Manna
In fatto
Con ricorso del 6.8.2012 M.G. adiva la Corte d’appello di Catanzaro per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/55, per la durata irragionevole di una causa civile promossa nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Reggio Calabria nel novembre 1992 e ancora in grado d’appello alla data di proposizione del ricorso.
Resisteva il Ministero.
Con decreto del 27.4.2013 la Corte territoriale, valutata in sei anni la durata ragionevole e calcolata in tredici quella eccedente il limite di ragionevolezza, liquidava in favore del ricorrente a titolo di equo indennizzo la somma di Euro 6.500,00, in ragione di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo. A sostegno della decisione, osservava che l’art. 2-bis della legge n. 89/01, introdotto con D.L. n. 83/12, stabiliva un indennizzo compreso tra un minimo di 500 ed un massimo di 1.500,00 Euro per ogni anno di ritardo o frazione superiore a sei mesi, tenuto conto del valore e della rilevanza della causa, stabilendo che in ogni caso la misura dell’indennizzo non poteva essere superiore al valore della causa stessa. Rilevava, quindi, che nel caso in esame, tenuto conto dell’entità della posta in gioco (in cui si discuteva della restituzione di 9 milioni di lire per una protesi difettosa, oltre al danno biologico), doveva ritenersi congruo un indennizzo di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.
Per la cassazione di tale decreto M.G. propone ricorso, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione
1. – Col primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/01, 55 D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, e 11 disp. prel. c.c., il tutto in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. Ai sensi dell’art. 55 D.L. cit., deduce parte ricorrente, le disposizioni di modifica della legge n. 89/01 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal tredicesimo (rectius, trentesimo: n.d.r.) giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Essendo quest’ultima entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, avvenuta l’11.8.2012, la nuova normativa è applicabile a partire dall’11.9.2012, mentre il ricorso in oggetto è stato depositato il 6.8.2012.
2. – Il secondo motivo espone la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CEDU, 2 legge n. 89/01, nel testo anteriore alle recenti modifiche, 1226 e 2056 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., nonché un non meglio precisato “omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c.”.
La Corte d’appello di Catanzaro, si sostiene, ha sostanzialmente smentito i principi di diritto cui ha premesso di volersi conformare e che rappresentano orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in ordine alla misura dell’indennizzo. Parte ricorrente richiama, in particolare, la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l’indennizzo va commisurato a Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo, e a Euro 1.000,00 per ogni anno successivo; e sostiene che da tale principio non v’era ragione di discostarsi, tenuto conto della natura non bagatellare della lite presupposta.
3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, anche se occorre correggere, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma c.p.c., la motivazione del decreto impugnato.
Infatti, sebbene ai sensi dell’art. 55, 2 comma D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, le modifiche che detto provvedimento ha apportato alla legge n. 89/01 si applichino ai ricorsi d’equa riparazione depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (e dunque a partire dall’11.9.2012), la misura dell’indennizzo complessivo liquidato dalla Corte territoriale è, ad ogni modo, in linea con la giurisprudenza di questa Corte formatasi anteriormente.
In particolare, com’è stato osservato, tra le altre, da Cass. nn. 24927/14, 21524/14, 13082/14 e 12937/12, questa Corte ha già ritenuto che la quantificazione del danno non patrimoniale soltanto di regola deve essere non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, e che è conforme a legge una quantificazione inferiore (pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo) quando, in relazione anche alla posta in gioco del processo presupposto, vi sia l’esigenza di evitare sovracompensazioni.
Come si legge nella motivazione della sentenza n. 24927/14, che conviene riportare in parte qua, “(n)el rimeditare questa Corte il principio acquisito secondo il quale il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo (Cass. 8 luglio 2009 n. 1608) per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e, per il periodo successivo, la soglia minima sale ad Euro 1.000,00, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta “un evidente aggravamento del danno” (così Cass. 14 ottobre 2009 n. 21840; Cass. 30 luglio 2010 n. 17922; Cass. 28 maggio 2012 n. 8471), ha statuito la rilevanza della valutazione dell’entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco), alla quale occorre procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche della parte richiedente, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. È stato al riguardo chiarito che la verifica deve avvenire attraverso l’effettuazione di un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell’istante, tale da evidenziare la reale portata dell’interesse di quest’ultimo alla decisione, in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a fornire una puntuale motivazione, che però non legittima comunque il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri (Cass. 5 luglio 2011 n. 14756; Cass. 10 novembre 2011 n. 23519; Cass. 3 maggio 2012 n. 6697). Inoltre, sono state valorizzate anche altre affermazioni di principio della giurisprudenza di questa Corte, quale quella secondo cui la soglia minima è tendenziale, vale cioè “di regola” (così Cass. 30 luglio 2010 n. 17922; Cass. 28 maggio 2012 n. 8471), senza costituire una frontiera invalicabile, laddove in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, vi sia l’esigenza di evitare sovracompensazioni (da ultimo, Cass. 14 gennaio 2014 n. 633 e Cass. 24 luglio 2012 n. 12937)”. Inoltre, “una rinnovata analisi della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che di fronte a poste in gioco di modesta entità – nel proclamare di essere una giurisdizione internazionale che ha il compito principale di assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti nella Convenzione e nei suoi protocolli piuttosto che di compensare, minuziosamente e in maniera esaustiva, i danni subiti dai ricorrenti – non ha esitato a liquidare importi di gran lunga inferiori a quelli normalmente riconosciuti. Ne è stato un esempio la sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia, nella quale è stato accordata la somma forfettaria di Euro 200,00 per ciascun ricorso in riparazione del danno morale”.
Il senso complessivo che se ne trae (e che è ben espresso anche in altri precedenti di questa Corte pur non riferiti al tema della quantificazione dell’indennizzo liquidabile, secondo cui il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie modulabili in relazione al concreto patema subito: cfr. expluribus, Cass. n. 13803/11), è che in nessun caso il risultato della liquidazione deve tradursi in una sostanziale locupletazione a vantaggio del soggetto istante, per cui va evitato che tra il danno effettivamente subito e la somma liquidata a titolo di equo indennizzo sussista un differenziale di sovracompensazione, e ciò anche se il giudizio presupposto non aveva carattere bagatellare.
3.1. – Nello specifico, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il processo nel quale si è verificata la violazione, e attraverso l’applicazione di un moltiplicatore annuo (Euro 500,00) comunque ricompreso nel campo di variazione elaborato dalla giurisprudenza di questo S.C. nel rispetto dei precedenti della Corte EDU, ha compensato il danno morale da ritardo con una somma congrua in rapporto alla posta in gioco.
4. – Il ricorso va pertanto respinto.
5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.
6. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’ari. 1, comma 17 legge n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Tutto questo naturalmente a carico del cittadino, che è stato quando si conviene alle vostre malefatte.