Il garage ha una destinazione urbanistica che non può essere mutata.
È vietato adibire un box auto a semplice magazzino dell’impresa.
L’utilizzazione del box garage deve essere conforme alla destinazione urbanistica prevista dalla concessione edilizia (ricovero delle autovetture), nel rispetto della disciplina pubblicistica [1] per la quale la destinazione a ricovero di automezzi non può essere mutata.
Ulteriormente, il condomino proprietario del box deve rispettare il divieto di eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, oppure determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso, deve darne preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea [2]. Anche se riferita alla sola esecuzione di opere, la norma potrebbe ritenersi applicabile, in via analogica, anche allo svolgimento di attività che rechino danno o pregiudizio alle parti comuni e impediscano il pari godimento a tutti i condomini.
Se non vengono rispettati tali obblighi, il singolo condomino può anche ricorrere all’autorità giudiziaria [3] per l’intollerabilità dei rumori.
note
[1] Art. 41 sexies della legge 1150/1942, introdotto dalla legge 765/67 e successive modificazioni.
[2] Art. 1122 cod. civ.
[3] A norma dell’articolo 844 cod. civ..