Come tutelare la sicurezza di cose e persone in condominio


Le regole di gestione da seguire per dotare i condomini di apparati di sicurezza idonei a proteggere l’incolumità dei comproprietari.
Un tema di rilevante impatto è quello di come assicurare agli abitanti dei condomini o di complessi super condominiali la sicurezza necessaria alla vita quotidiana.
Sempre più spesso, infatti, magari volutamente enfatizzati dalla cronaca, emergono casi di furti, rapine, aggressioni (anche a sfondo sessuale) che hanno visto androni, viali, interni o comunque spazi condominiali. Ed è allora utile conoscere quali siano le regole principali da seguirsi nel caso in cui ci si voglia dotare, in ambito appunto condominiale, di sistemi di sicurezza e di sorveglianza finalizzati a ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla criminalità più o meno minuta.
Almeno nei condomini più esposti sarebbe opportuna la stipula, da parte dell’amministratore, su mandato dei comproprietari, di una polizza assicurativa che garantisca contro gli atti vandalici.
Sul mercato esistono formule differenti al riguardo: da quelle che coprono solo i danni ai beni comuni, a quelle che coprono anche i danni alle proprietà esclusive dei condomini.
Sovente risulta necessario chiudere, mediante cancellate, ringhiere o altri sistemi similari, aree condominiali per evitare l’accesso indiscriminato di terzi alle aree comuni.
Ebbene, come insegna giurisprudenza [1] la delibera dell’assemblea condominiale che decida di chiudere un’area di accesso anche allo scopo di impedire un accesso indiscriminato e senza filtri di terzi nel complesso condominiale non è da considerarsi come innovazione della cosa comune. Da ciò deriva che una decisione di questo tipo necessita, per essere approvata, della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno cinquecento millesimi [2] sulla base della tabella generale di proprietà.
Ma per prevenire atti vandalici su cose comuni o aggressioni alle persone dei condomini e loro famigliari, talora recinzioni e chiusure degli accessi non sono sufficienti.
Si dà il caso, allora, che si decida, come sempre più spesso accade, di installare impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
La recente riforma delle norme che disciplinano il condominio [3] ha introdotto, venendo incontro alle sempre maggiori pressioni in tal senso, una specifica norma [4] che, nel disciplinare proprio l’installazione di impianti di videosorveglianza, dispone che le decisioni delle assemblee condominiali finalizzate ad autorizzare l’installazione di questi impianti necessitino della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno cinquecento millesimi [5].
Tuttavia, ove vi siano situazioni comprovate di urgenza, anche il singolo condomino può, senza attendere una decisione dell’assemblea, installare un impianto di videosorveglianza per poi chiedere ai restanti condomini il rimborso delle quote in proporzione dei rispettivi millesimi.
Ovviamente, è fondamentale che vi siano dimostrabili ragioni di impellenza e assoluta urgenza alla base della decisione del singolo condomino; ma ove tali motivi di necessità ed urgenza sussistano, il condominio non potrà opporsi al rimborso delle spese anticipate dal singolo [6].
note
[1] Cass., sent. n. 4340 del 2013.
[2] Art. 1136, 2° comma, cod. civ.
[3] Legge n. 220 del 2012.
[4] Art. 1122 ter cod. civ.
[5] Art. 1136, 2° comma, cod. civ.
[6] Cass., sent. n. 71 del 2013.