Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono auto annullare gli atti illegittimi firmati dai dirigenti decaduti.
La CTR Lombardia è ancora sul filone pro contribuente nella querelle sugli atti firmati dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate, quelli cioè nominati senza concorso e poi fatti decadere dalla Corte Costituzionale. Con una sentenza depositata mercoledì scorso [1], infatti, i giudici tributari lombardi smentiscono tutte le tesi del fisco e, in alcuni passaggi, sembrano rivolgersi anche ai loro stessi colleghi delle altre commissioni, dimostrando l’erroneità delle interpretazioni favorevoli al fisco.
L’illegittimità è retroattiva
Non si può parlare – è questo il succo della recente pronuncia – di “funzionari di fatto” o di “invalidità dei soli accertamenti futuri” perché le sentenze della Corte Costituzionale (ivi compresa, quindi, quella che ha cancellato le “false nomine”) eliminano la norma incostituzionale dall’ordinamento con effetto retroattivo e sono, peraltro, obbligatorie per tutti, a partire dalla data della pubblicazione della sentenza stessa.
Risultato: i funzionari illegittimi si devono considerare privi di potere sin dalla loro “pseudo-nomina”: è, in pratica, come se costoro mai avessero avuto la legittimazione a firmare alcun atto. Questo significa che la decadenza dal loro ruolo, così come la nullità dei relativi accertamenti, non può che avere effetti retroattivi.
Poiché poi, la sentenza della Corte Costituzionale fa sì che la norma ritenuta illegittima non sia mai esistita nell’ordinamento, non si può neanche parlare di sanatoria degli effetti già prodotti fino ad oggi dai relativi accertamenti. Con la conseguenza che tutto ciò che è passato sotto la penna dei “dirigenti decaduti” non può che decadere, e quindi ritenersi “inesistente” e il giudice tributario deve dichiarare nullo l’atto impugnato dal contribuente.
Le Agenzie devono provvedere d’ufficio alla cancellazione degli atti
Un ulteriore aspetto caratterizzante della sentenza in commento è che tira una spallata anche agli uffici, da sempre indifferenti alle istanze di annullamento presentate, in via amministrativa, dai contribuenti. Ebbene, l’amministrazione – dice la CTR Lombardia – ha il dovere di autoannullare tutti gli atti illegittimi coinvolti nello scandalo dei “dirigenti decaduti”.
Sembrerebbe, insomma, che dalla sentenza esca fuori un principio sino ad oggi mai espresso in modo esplicito: a prescindere dalla presentazione o meno dell’istanza in autotutela da parte del contribuente, devono essere già le varie sedi dell’Agenzia delle Entrate a procedere d’ufficio e autonomamente alla cancellazione di tutti gli atti firmati dai dirigenti “illegittimi”.
Danno erariale
Ancora una volta, secondo la Commissione di secondo grado lombarda, gli atti vanno trasmessi alla Procura della Corte dei Conti, affinché valuti se da tutta questa vicenda ne è conseguito un danno erariale e stabilisca a chi imputare le relative responsabilità penali e tributarie (mancata riscossione dell’evasione fiscale e condanne all’annullamento degli accertamenti).
note
[1] CTR Lombardia sent. n. 3446/28/2015 del 22.07.2015.
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