All’ex fidanzato i rimborsi per i miglioramenti dell’abitazione?


Conclusasi una relazione, l’ex partner ha diritto al rimborso per le spese sopportate per eseguire migliorie nella casa in cui viveva in comodato?
La fine di una relazione porta con sé sempre delusioni e rimpianti: talora anche problemi di tipo legale fra quelli che furono una volta fidanzati.
Purtroppo può capitare che la conclusione di una relazione segni l’inizio di una sorta di rendiconto contabile fra i partners.
Tocca allora mettere in conto anche di vedersi recapitare richieste di restituzione di somme di danaro, talora sollecitate dai suoceri.
È il caso, ad esempio, di ex fidanzati nell’ipotesi non certo infrequente in cui gli stessi abbiano convissuto in un appartamento messo a disposizione da terzi (sovente il o i genitori di uno dei due partner) e gratuitamente (caso tipico: comodato gratuito dell’immobile).
Se durante la convivenza l’appartamento abbia subìto dei miglioramenti apportati a spese di uno dei due fidanzati, è lecito chiedersi (e spesso chi ha sopportato le spese se lo chiede) se si possa avanzare richiesta di rimborso delle spese stesse nei confronti del proprietario dell’immobile.
La legge e la giurisprudenza [1] forniscono una risposta chiara: chi riceve in comodato un immobile non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per apportare allo stesso dei miglioramenti.
Nessuna eccezione è prevista se i miglioramenti furono eseguiti in vista di un futuro matrimonio poi non celebrato; anche in questa ipotesi non è dovuto alcunché al soggetto che sopportò le spese per migliorare l’appartamento.
È invece possibile, in base alla legge [2], ottenere il rimborso delle sole spese sostenute per conservare l’immobile ove necessiti di interventi urgenti di manutenzione (che non sono certo miglioramenti).
Non è nemmeno possibile, da parte di chi abbia effettuato interventi di miglioramento, invocare, pur di ottenere il rimborso, la fine delle relazione sentimentale che aveva giustificato quelle spese oppure l’ingiustizia di un arricchimento che queste migliorie o apporterebbero al proprietario dell’immobile se, appunto, non rimborsate.
Ed allora, il consiglio per evitare di ritrovarsi in queste situazioni, al contempo imbarazzanti ma anche dolorose, è quello, di verificare con molta attenzione, prima di sostenerla, di quale tipo di spesa si tratti.
Difatti i miglioramenti sono tutti quegli interventi che non hanno alcun carattere di necessità o di urgenza, ma che hanno come finalità quella di rendere più comodo l’utilizzo del bene.
Ad esempio, la sostituzione degli infissi con altri più moderni o addirittura con doppi infissi oppure la sostituzione della pavimentazione non necessitata dalla inservibilità della preesistente sono miglioramenti che non danno in alcun modo diritto al rimborso nel momento in cui il comodato venga a cessare e l’immobile debba essere restituito al proprietario.
È quindi assai opportuno sapere che il favore ricevuto potendo disporre gratuitamente, per sé e per la propria fidanzata, di un immobile, non ha come corollario finale quello del rimborso delle spese sostenute per apportarvi miglioramenti: i fidanzati ne tengano conto.
note
[1] Cass., sent. n. 13.339 del 2015.
[2] Art. 1808 cod. civ.
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