Notifica: nessuna nullità per la casella sbarrata per errore


L’aver il postino sbarrato la casella relativa al portiere, mentre ha consegnato l’atto all’effettivo destinatario, non comporta nullità della notifica.
Notifiche: che succede se il postino, all’atto della compilazione dell’avviso di ricevimento, sbarra la casella prestampata sbagliata? La risposta è in una sentenza recente della Cassazione [1]. Ma facciamo un passo indietro.
Siamo abituati a una interpretazione della legge sempre molto letterale, dove i cosiddetti “vizi di forma” spesso rendono nulli interi processi. In realtà, però, l’unico campo del diritto in cui la sostanza prevale sulla forma – e quindi vale di più l’effettività delle cose che non gli errori sulla carta – è proprio quello delle notifiche. Qui, infatti, se vi è prova che l’atto abbia raggiunto il suo scopo, cioè sia pervenuto – in un modo o nell’altro – nella sfera di conoscibilità del suo destinatario (anche se con modalità del tutto inusuali, in luoghi imprevedibili e, comunque, con forme irrituali), la notifica è valida e l’eventuale vizio di annullabilità viene sanato (fa eccezione solo il caso di “inesistenza”, quando, cioè, il vizio è così grave da non poter essere “aggiustato” in alcun modo, come nel caso di notifica non a mezzo di un postino qualificato).
Ebbene, in caso di notificazione qualora risulti che l’atto sia comunque giunto nelle mani del destinatario, non è causa di nullità della notificazione la circostanza che, nell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, sia stata sbarrata la casella relativa al portiere dello stabile, piuttosto che quella relativa all’effettivo destinatario. Un tale errore – infatti – costituisce una mera irregolarità della notificazione, posto che all’ufficiale postale si è presentata persona qualificatasi proprio il destinatario del piego.
note
[1] Cass. sent. n. 11481 del 3.06.2015.
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