Messa in mora: l’invio tramite fax all’assicurazione non garantisce la prova che la compagnia destinataria abbia ricevuto la lettera nonostante la linea dedicata.
Quando si tratta di inviare, all’assicurazione, la diffida con la richiesta di risarcimento del danno, a seguito di sinistro stradale, è sempre meglio utilizzare la raccomandata a.r.: la lettera di messa in mora, infatti, obbligatoria per legge [1], non ha valore se trasmessa tramite fax. Lo ha detto la Cassazione in una recente sentenza [2].
Nel caso di specie, la richiesta di un automobilista, avanzata in via giudiziale contro l’assicurazione tenuta all’indennizzo, è stata rigettata perché non risultava effettuata la messa in mora così come stabilisce la legge. A nulla è valso lo sforzo dell’assicurato di documentare l’invio tramite la ricevuta del fax inoltrato all’assicurazione per il tramite della linea dedicata: infatti, secondo i giudici, benché il fax venga di norma assimilato (in termini di equipollenza) alla raccomandata, quando la controparte è un’assicurazione, solo la raccomandata a.r. garantisce la prova certa di spedizione e ricezione.
Non solo. Neanche il fatto che, comunque, ci sia stata una previa fase di trattative stragiudiziali, durante le quali l’assicurazione abbia fatto periziare l’automobile e l’infortunato da propri fiduciari (ai fini della valutazione del danno subito) può supplire alla prova della conoscenza della diffida da parte dell’assicurazione stessa. Infatti, sembra che, secondo l’opinione della Suprema Corte, la raccomandata a.r. diventi una vera e propria condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria. Senza di essa, insomma, il giudice non può accordare alcun risarcimento alla vittima.
note
[1] Art. 22 della l. n. 990/69.
[2] Cass. sent. n. 15749/15 del 27.07.2015.
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