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Decreto ingiuntivo, notifica nulla, tardiva e inefficacia

29 Luglio 2015 | Autore:
Decreto ingiuntivo, notifica nulla, tardiva e inefficacia

Decreto ingiuntivo, opposizione, nullità della notificazione, precetto, opposizione all’esecuzione, inefficacia del decreto ingiuntivo, condizioni, mancata notifica nei termini di legge o inesistenza.

In caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, anche se ciò determina l’inefficacia del titolo esecutivo, il debitore può contestare tale vizio solo proponendo opposizione al decreto ingiuntivo stesso [1] o con la cosiddetta opposizione tardiva [2], ossia anche dopo scaduto il termine dei 40 giorni fissati dal decreto, sempre che tale nullità gli abbia impedito di averne tempestiva conoscenza.

Egli non può, quindi, procedere, in un momento successivo alla notifica del precetto, con l’opposizione all’esecuzione [3] o agli atti esecutivi [4], davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il chiarimento proviene da una recente ordinanza della Cassazione [5].

 

Il codice di procedura civile [2] prevede il rimedio della cosiddetta opposizione tardiva nel caso di irregolarità della notificazione, ossia di tutti quei vizi che la inficiano e, quindi, anche per l’ipotesi di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, che comporta [6] l’inefficacia del provvedimento [7].

Il decreto ingiuntivo diventa inefficace se non viene notificato entro 60 giorni dalla sua emissione [8]. Alla mancata notifica dello stesso viene equiparata l’inesistenza della notifica. In entrambi i casi si presume che il creditore abbia voluto abbandonare la pretesa e dunque il titolo diventa inefficace.

Diverso è il caso della nullità: la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva [2], deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia [9].

L’inefficacia del decreto ingiuntivo è, dunque, riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità o irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso [10]. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva [2], la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sul merito della pretesa del creditore, e dunque non indirizzata all’apertura del giudizio di merito, non è idonea ad alcun risultato utile per l’opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.


note

[1] Ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ.

[2] Ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ.

[3] Ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.

[4] Ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.

[5] Cass. ord. n. 25713/14.

[6] Ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ.

[7] Cass. sent. n. 14910/2013.

[8] Art. 644 cod. proc. civ.

[9] Cass. sent. n. 17478/2011.

[10] Cass. sent. n. 18791/2009.

Autore immagine: 123rf com


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