Firme illegittime dei dirigenti: la CTP di Bari boccia l’Agenzia Entrate


Nullità degli atti rilevabile in ogni stato e grado del giudizio: il contribuente può impugnare l’accertamento e vedere annullata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate.
Ce n’è per tutti i contribuenti: ad annullare gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sono ormai una valanga di sentenze, da ultima quella della CTP di Bari [1] qui disponibile come documento allegato.
Non è la prima volta che la Commissione Tributaria pugliese sposa la tesi pro-contribuente: ancora una volta viene bocciata la difesa del fisco che, strenuamente, sta tentando, in più parti d’Italia, di sostenere la validità degli atti dei 767 dirigenti delle Entrate decaduti dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Ma neanche stavolta riesce nell’intento.
Nella sentenza in commento si ribadisce infatti che la firma del Capo Team Controlli è insufficiente a far ritenere valido l’avviso di accertamento, stante il difetto di sottoscrizione del funzionario, il quale non è dirigente, né rientra nel personale munito di potere necessario previsto dalla legge alla sottoscrizione degli atti fiscali.
Insomma, ancora un precedente che appesantisce il rischio del danno erariale commesso dai vertici del fisco per aver promosso personale senza pubblico concorso.
note
[1] CTP Bari, sent. n. 2232/14 del 28.05.2015.
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LE AGENZIE FISCALI SONO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E COME TALI TENUTI AL RISPETTO DI TUTTE LE NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CON LA P.A. TANTO E’ VERO CHE LA CONSULTA HA INDICATO UN INEQUIVOCABILE PERCORSO VALE A DIRE PREVIA INDIZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI IN ASSENZA DEL DIRIGENTE ASSUME LA REGGENZA IL FUNZIONARIO PIU’ ELEVATO IN GRADO NEL RISPETTO DELL’ART.20 DEL D.P.R.266/1987 SAREBBE IL CASO CHE IL GOVERNO INTERVENISSE PER PORRE FINE AD UN ARBITRIO CHE DURA DA CIRCA 15