Gratuito patrocinio: condizioni e reddito per essere ammessi


Condizioni per il gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello stato, avvocati abilitati, aspetti generali, negoziazione assistita e mediazione.
Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia [1] dispone l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) per coloro che sono titolari di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione fiscale, non superiore 11.528,41 euro (soglia aggiornata al 14.08.2015 e annualmente rivalutata).
Ai fini del calcolo di tale soglia del reddito si sommano anche i redditi di eventuali familiari conviventi, salvo che la causa riguardi diritti della personalità, ovvero interessi confliggenti tra il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi (il tipico esempio è quello della separazione tra coniugi).
Chi detiene patrimoni immobiliari, per esempio sotto forma di trust, dovrà verificare, sotto il profilo fiscale, se percepisce effettivamente reddito dagli immobili conferiti nel trust e se, con il concorso di tale reddito, supera la soglia di ammissione al gratuito patrocinio.
Mediazione
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda (mediazione obbligatoria) oppure è disposta dal giudice (mediazione delegata) all’organismo, non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. A tale fine, la parte interessata è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
Negoziazione assistita
La legge prevede una sorta di “volontariato obbligatorio” per il legale che, pur non potendo chiedere alcun compenso al cliente, non potrà neanche presentare la pratica per il gratuito patrocinio ed essere pagato dallo Stato.
note
[1] Art. 76 del Dl 30 maggio 2002, n. 113.
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