Cause di lavoro, prova del licenziamento, lettera consegnata a mani, testimonianza.
Il datore di lavoro può licenziare il dipendente con una lettera consegnata a mani: la prova di tale consegna può essere fornita al giudice anche attraverso testimoni, ma solo nel caso in cui il dipendente non contesti l’esistenza di tale scritto. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [1].
È invece inammissibile la prova per testimoni nel caso in cui l’esistenza dello scritto contenente la volontà del datore di lavoro di recedere dal contratto di lavoro sia contestata dal lavoratore: in tal caso, infatti, è necessario il rispetto della forma scritta previsto dalla legge [2]. L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
note
[1] Cass. sent. n. 11479/2015.
[2] Art. 2 della legge 604/1966
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