Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Impugnazione del testamento per incapacità: le linee guida

7 Agosto 2015 | Autore:
Impugnazione del testamento per incapacità: le linee guida

L’incapacità di intendere e volere è causa di annullamento del testamento ma per farla valere in tribunale occorre premunirsi di prove sufficienti a dimostrare l’impossibilità del testatore di autodeterminarsi.

Per regola generale [1] possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Quest’ultima elenca una serie soggetti che non possono mai fare testamento:

– i minori di età;

– gli interdetti per infermità di mente;

– coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi ragione – anche transitoria – incapaci di intendere e di volere nel momento della redazione dell’atto di ultima volontà.

Il testamento redatto da soggetto incapace infatti può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse – e dunque non solo dai parenti più stretti – nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Ciò concretamente significa che il termine di cinque anni non deve essere calcolato a partire dalla pubblicazione del testamento, né dall’accettazione di eredità, né dalla presentazione della dichiarazione di successione, bensì dal momento in cui è stata posta in essere un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del testatore come, ad esempio, la consegna o l’impossessamento di beni ereditari oppure la proposizione di azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo fatta eccezione per l’istanza di sequestro giudiziario di beni ereditari che è domanda cautelare diretta alla mera custodia e gestione temporanea dei beni e quindi non attributivo o dichiarativo della proprietà o del possesso dei beni stessi. [2]

Ciò detto, in caso di un testamento di minore di età o di interdetto basterà produrre in giudizio, oltre al testamento stesso, documentazione attestante la minore età del testatore all’epoca della redazione del testamento e la sentenza che ha dichiarato l’interdizione del testatore.

Per regola generale infatti, quando si inizia un giudizio volto a dichiarare l’impugnazione del testamento per incapacità dell’autore è necessario ricordare che la piena capacità del soggetto rappresenta la regola mentre l’incapacità costituisce l’eccezione. Ciò significa che spetta a chi impugna il testamento provare la dedotta incapacità salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava invece su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. [3]

Cosa dire invece in tutti quei casi in cui il testatore si trova sottoposto ad altre misure di protezione della persona come, ad esempio, l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno, oppure non sia sottoposto ad alcun provvedimento del giudice ma non sia in grado di provvedere a se stesso?

In questi casi, bisogna rifarsi alla regola generale, ossia che il testatore sia capace e spetti dunque a chi assume l’incapacità invece dimostrare il contrario.

In altre parole occorrerà provare l’incapacità naturale, cioè l’assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l’atto. Bisogna dunque aver cura di dimostrare che il testatore non era in grado di avere coscienza dei propri atti nel momento in cui ha redatto il testamento non essendo invece sufficiente provare che, successivamente alla composizione dell’atto di ultima volontà, è intervenuta una malattia degenerativa che lo ha privato del senno. [4]

Similmente non è sufficiente dimostrare una generica alterazione del processo di formazione e manifestazione della volontà ma occorre provare invece la sussistenza di un’infermità tale che affligga il soggetto così da renderlo, al momento della predisposizione del testamento, assolutamente privo della capacità di comprendere i propri atti e di autodeterminarsi. [5]

Servirà dunque provare con apposita certificazione medica lo stato di infermità del testatore al tempo della redazione del documento mentre potrebbe, ad esempio, non essere sufficiente chiedere una perizia grafologica che, di regola, è diretta ad accertare l’autenticità della firma e non già l’eventuale psicopatologia di chi la firma ha apposto. [6]


note

[1] Art. 591 cod. civ.

[2] Cass. n. 892 del 30.01.1987

[3] Cass. n. 1770 del 29.01.2007

[4] Trib. Milano sent. n. 13603 del 25.11.2010; Trib. Torre Annunziata sent. n. 216 del 14.01.2014

[5] Cass. n. 27351 del 23.12.2014; Cass. n. 24881 del 06.11.2013; Trib. Bari n. 1445 del 26.04.2010; Cass. n. 9081 del 15.04.2010

[6] Trib. Cassino sent. 18.04.2011 e sent. n. 891 del 17.12.2010.

Autore immagine: 123rf com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube