Condominio e nuovi doveri dell’amministratore: obbligo di aggiornamento contabile, redazione di bilancio di gestione e attivazione di un sito internet.
Il legislatore del 2012, conscio delle difficoltà di controllare gli aspetti gestionali dell’amministratore, ha inserito una serie di verifiche che i condomini possono operare:
– è stato riconosciuto il diritto di chiedere documentazione all’amministratore che è obbligato a rilasciarla;
– è stato introdotto l’obbligo dell’aggiornamento contabile ad un mese;
– la redazione del bilancio di gestione entro 180 giorni dalla scadenza;
– l’articolo 71ter della L. 11-12-2012, n. 220 prevede espressamente che l’amministratore attivi un sito internet su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tale sito, quindi, costituirà non solo il veicolo per far circolare le notizie sull’amministrazione dello stabile, ma anche la possibilità per tutti i condòmini di controllare direttamente gli aspetti contabili della gestione, leggere e stampare le delibere assembleari, verificare le loro posizioni debito-creditorie.
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