Mantengo i miei figli con un assegno stabilito dal giudice del divorzio: uno dei due ha iniziato a lavorare superando il limite di 2.840,51 euro; posso detrarre gli assegni che verso loro per il mantenimento?
Nell’evenienza in cui il reddito complessivo lordo annuo del familiare superi, anche di pochi euro, il limite di 2.840,51 euro lo stesso non potrà più considerarsi, per tale periodo d’imposta, fiscalmente a carico del contribuente interessato [1].
In ogni caso gli assegni di mantenimento risultanti da provvedimento giudiziario erogati a favore dei figli non sono deducibili, a differenza di quelli disposti nei confronti dell’ex coniuge [2].
Assumono invece rilevanza reddituale come oneri, gli assegni alimentari a favore dei figli, se ed in quanto risultanti da provvedimento giudiziario [2].
note
[1] Art. 12 del T.U.I.R.
[2] Lettera c, articolo 10, Tuir
[2] Lettera d, articolo 10, Tuir.
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