Scia: stop all’attività entro 60 giorni dalla segnalazione


Possibile evitare lo stop all’attività se entro 30 giorni l’interessato si conforma alle misure necessarie a rendere “a regola” l’attività.
Scia: si cambia di nuovo. La nuova legge sulla riorganizzazione della P.A. contiene una norma (già efficace) [1] che impone all’amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti della costruzione, di adottare immediatamente un provvedimento che vieti al cittadino la prosecuzione dell’attività segnalata, ordinandogli l’eventuale rimozione degli effetti dannosi.
Il provvedimento deve essere adottato entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.
Nel caso invece in cui sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, la pubblica amministrazione deve invitare il privato, con atto motivato, a provvedere subito, disponendo la sospensione dell’attività avviata. Con questo provvedimento, l’amministrazione gli indica “le misure necessarie” fissando “un termine non inferiore a 30 giorni” per l’adozione delle suddette misure. Se entro tale termine l’interessato non si conforma alle richieste della P.A., l’attività si intende vietata.
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