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Usucapione possibile con la mediazione

13 Agosto 2015
Usucapione possibile con la mediazione

L’accordo conciliativo siglato davanti all’organismo di mediazione con cui si accerta l’usucapione deve essere reso pubblico con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Per far accertare l’intervenuta usucapione su un bene non è più necessaria la consueta causa in tribunale, ma – sempre che vi sia l’accordo tra le parti – ben si può procedere attraverso un accordo siglato in sede di mediazione. Il famoso “decreto del fare” [1], infatti, superando alcuni iniziali dubbi interpretativi, ha previsto espressamente la possibilità di trascrivere nei pubblici registri immobiliari, oltre alla lista tradizionale degli atti indicata nel codice civile [2], anche gli accordi conciliativi (o meglio, le transazioni) avvenuti davanti all’organismo di mediazione, che accertano l’usucapione. L’importante è che la sottoscrizione del verbale di mediazione sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (il notaio) [3].

Lo ha chiarito il Tribunale di Lecce con un recente decreto [4].

In questo modo non c’è bisogno di attendere i lunghi tempi di una causa, coi relativi costi che essa implica. I trasferimenti degli immobili, anche tra parenti, possono essere, così, realizzati con un “modo alternativo”.

Il verbale di mediazione, una volta redatto e autenticato dal notaio, può essere un valido titolo per accertare l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile in favore della parte istante e originariamente appartenente all’altra parte. L’accordo deve poi essere reso pubblico con la trascrizione nei pubblici Registri immobiliari.

Sbaglia quindi il competente conservatore dei registri immobiliari se dispone la semplice “trascrizione con riserva” dell’accordo conciliativo.

A ciascun cittadino – si legge nella decisione in commento – spetta il diritto, dopo aver raggiunto un accordo in sede di mediazione (le cui sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio), di chiedere la trascrizione nei RR.II. (registri immobiliari) [3].

Il dato letterale della norma è chiaro nello stabilire la trascrivibilità degli accordi in questione ed inoltre anche seguendo una interpretazione teleologica si perviene al medesimo risultato.

Con la riforma del 2013, infatti, il legislatore ha inteso superare gli ostacoli e le difficoltà incontrate per la trascrivibilità degli accordi con i quali le parti conciliavano la lite accertando l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà, da parte di una di esse, di un bene originariamente appartenente all’altra.


note

[1] Art. 84bis co. 1 D.l. 69/2013.

[2] Art. 2642 cod. civ.

[3] Art. 2642 n. 12-bis cod. civ.

[4] Trib. Lecce, ord., 24.04.2015.

Autore immagine: 123rf com

 Tribunale di Lecce I Sezione Civile 

Il Tribunale Lecce, I Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati, Dott.ssa Piera Portaluri Presidente Dott.ssa Federica Sterzi Barolo Giudice Dott. Maurizio Rubino Giudice Relatore Letti gli atti del procedimento ex artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp att. C.c. iscritto al n. ___/2014 R.G., sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 6.3.2015; Rilevato che la disposizione di cui al numero 12 bis) dell’art. 2643 c.c., introdotta dall’art. 84 bis del D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni nella L. n.98/2013, dispone che debbano rendersi pubblici col mezzo della trascrizione “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; Considerato che il predetto dettato normativo è assolutamente chiaro nello stabilire la trascrivibilità dei suddetti accordi; Rilevato che all’affermazione della possibilità che gli accordi de quibus siano trascritti è possibile pervenire non soltanto in base all’interpretazione letterale del testo normativo, ma anche attraverso l’esegesi del medesimo secondo un criterio teleologico. Ritenuto, infatti, che la circostanza che la norma che, novellando l’art.2643 c.c. vi ha introdotto il citato n. 12 bis) non sia contenuta nel medesimo testo normativo che ha riaffermato la natura di condizione di procedibilità del previo esperimento di mediazione per le controversie indicate nell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, venuta meno a seguito della sentenza n. 272/2012, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta norma, appaia chiaro indice della volontà del Legislatore di superare gli ostacoli e la difficoltà incontrate , subito dopo la sua introduzione nel nostro ordinamento giuridico, dell’istituto della mediazione, compresa la non trascrivibilità degli accordi con i quali le parti conciliavano la lite accertando l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà, da parte di una di esse, di un bene originariamente appartenente all’altra; Ritenuto che né il dato letterale della nuova norma, né tantomeno la ratio della medesima legittimino una sua interpretazione restrittiva che, così come opinato dalla reclamata, ne limiti l’applicazione ai soli accordi mediante i quali le parti manifestino una “volontà translativa”, e non già meramente dichiarativa dell’avvenuta usucapione; Ritenuto, alla luce delle precedenti considerazioni, che il reclamo meriti accoglimento e che debba quindi ordinarsi alla reclamata di procedere alla trascrizione dell’accordo di mediazione che ha accerta l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore della reclamante, della proprietà del terreno in agro___ alla contrada____ censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio____ ; Rilevato che le spese sostenute dal reclamante per il presente procedimento vanno dichiarate irripetibili, avendo esso natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, sicché, non essendo ravvisabile una parte vittoriosa ed una soccombente, non può provvedersi alla condanna alle spese (Cass. n. 2095/2011);

P.Q.M. 

ACCOGLIE il reclamo e, per l’effetto, ordina alla reclamata di procedere alla trascrizione dell’accordo di mediazione del 24.7.2014 che ha accertato l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore del reclamante, della proprietà del terreno in agro di___ alla contrada ___ censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio___ particella____ . DICHIARA irripetibili le spese di lite. Così deciso, in Lecce, nella Camera di Consiglio del 24.4.2015. Il Giudice est. Dott. Mario Rubino

Il Presidente Dott.ssa Piera Portaluri


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