Pignoramento della casa senza prima revocatoria


Donazioni, trust e fondi patrimoniali con vincoli di disponibilità saranno “vacillanti” per 1 anno dalla costituzione se pregiudicano il diritto del creditore.
Il bene immobile (o mobile registrato, come l’auto o la moto) che sia stato donato a qualcuno, oppure immesso in un fondo patrimoniale, o in un trust, o infine nel cosiddetto “vincolo di destinazione” [1] ora può essere ben pignorato dai creditori del donante (o del disponente) senza dover prima procedere con l’azione revocatoria. In pratica, non sarà più necessario fornire la prova che il debitore abbia posto l’atto di disposizione con la consapevolezza di ledere gli interessi del creditore e che non vi siano altri beni utilmente pignorabili: l’immobile sarà ugualmente aggredibile in via automatica e per legge entro 1 anno dall’atto stesso. Dopo questo termine, si applica la disciplina “tradizionale” e, quindi, sarà prima obbligatorio procedere con l’azione revocatoria. Revocatoria che, si ricorda, può essere esercitata entro massimo 5 anni. Spirato anche quest’ultimo termine, l’atto diventa definitivo e non può essere più “annullato” dal creditore: dunque, l’immobile (o il bene mobile registrato) sarà definitivamente salvo e impignorabile.
È questo il risultato della riforma della giustizia [2] convertita in legge, dal Parlamento, nei primi giorni di agosto, che ha modificato il codice civile [3].
La nuova disciplina, quindi, stabilisce che quando il debitore abbia, dopo aver contratto un debito:
– istituito un “vincolo di indisponibilità” (come accade, ad esempio, quando venga istituito un fondo patrimoniale, un trust, o un altro vincolo “di destinazione”);
– oppure effettuato un atto di alienazione a titolo gratuito (si pensi, ad esempio, a una donazione);
il creditore può direttamente procedere a esecuzione forzata, ossia pignorare il bene, anche se uscito fuori dalla titolarità del debitore.
In sintesi: qualora infatti il debitore alieni un bene a titolo gratuito, l’espropriazione potrà essere effettuata anche direttamente nei confronti del terzo acquirente.
Un tempo, per poter pignorare i beni non più di proprietà del debitore (o, comunque, sottoposti a vincolo come il fondo patrimoniale), il creditore doveva prima azionare la cosiddetta “revocatoria”, una causa volta a rendere inefficace l’atto di disposizione (la donazione, il fondo patrimoniale, il trust, ecc.). Un giudizio lungo, costoso, a volte dall’esito incerto e, comunque, di certo disincentivante per il creditore.
Oggi però, per il primo anno dall’atto pregiudizievole (v. meglio sotto, al punto “condizioni”), non c’è più alcun bisogno di esperire prima la revocatoria.
Indice
Condizioni
Il creditore deve, ovviamente, essere munito di un cosiddetto “titolo esecutivo” (come una sentenza di primo grado di condanna al pagamento di somme, che non sia stata sospesa in appello, o una sentenza definitiva, un decreto ingiuntivo non opposto, una cambiale o un assegno non onorato, un atto notarile che reca un obbligo di pagamento).
Inoltre, il creditore deve aver trascritto il pignoramento nei pubblici registri immobiliari nel termine di un anno dalla data in cui l’atto pregiudizievole (e cioè l’atto di donazione o istitutivo del vincolo di destinazione) sia stato a sua volta trascritto.
Effetti
In questo modo si bypassa la causa della revocatoria e si giunge immediatamente alla fase del pignoramento e dell’espropriazione.
Per esempio, se Tizio dona a Caio una casa, Sempronio, creditore di Tizio, può pignorare tale immobile anche se ormai divenuto di proprietà di Caio e anche se Caio ha ricevuto la donazione prima che Sempronio si sia mosso con l’esecuzione forzata.
Questo, nella pratica, significa che, per un anno dalla trascrizione del vincolo di destinazione o della donazione dell’immobile ci sarà un periodo di “incommerciabilità” e di “non ipotecabilità” dei beni che siano soggetti a detti atti istitutivi di vincolo o di donazione.
Difesa del debitore
Al debitore che voglia contestare il diritto del creditore di procedere col pignoramento non resta che agire con una causa di “opposizione all’esecuzione”.
note
[1] Art. 2645-ter cod. civ.
[2] Dl 83/2015.
[3] Art. 2929-bis cod. civ.
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Mi chiedevo se gli effetti dell’Art. 2929-bis cod. civ., a seguito del Dl 83/2015, possano essere retroattivi o meno, cioè a vendite e/o donazioni effettuate prima della sua promulgazione ???