Fisco: tributi erariali diretti, assegno di mantenimento, separazione e divorzio, assegno divorzile una tantum, deducibilità.
Separazione e divorzi: l’assegno periodico e l’assegno una tantum costituiscono due distinte forme di adempimento dell’obbligo posto a carico di un coniuge, differenti quanto a natura giuridica, struttura e finalità. La legge, nell’individuare i casi di deducibilità di oneri e spese dal reddito imponibile, non consente la deducibilità dell’assegno corrisposto una tantum perché il carico fiscale, concentrato in unico periodo d’imposta, verrebbe trasferito sul coniuge beneficiario (economicamente più debole) e quest’ultimo, data la progressività dell’Irpef e l’assenza di un regime di tassazione separata per la somma così percepita in unica soluzione, si vedrebbe assoggettato ad aliquote marginali d’imposta superiori a quelle applicabili, in una pluralità di periodi d’imposta, con gli assegni periodici.
note
[1] Cass. sent. n. 9336 dell’8.05.2015.
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