Se il bambino non va a scuola: penale solo alle elementari


Istruzione obbligatoria: condanna penale ma non per le medie e le scuole superiori.
I genitori che non assolvono all’obbligo di istruzione elementare dei propri figli rischiano ancora la condanna penale. Ma se i ragazzi abbandonano le scuole medie o quelle superiori non scatterà alcuna denuncia. È questo il succo della recente circolare della Procura di Torino [1] diramata poi alla polizia municipale.
Il codice penale [2] sanziona, in capo ai genitori, il mancato ottemperamento del dovere di far frequentare, ai propri figli, la scuola: in particolare, però, solo l’obbligo dell’istruzione elementare rientra ancora nel precetto penale. Infatti, sebbene nel 1962 sia stata introdotta una legge che estendeva la responsabilità penale anche nel caso di mancato avvio alle scuole medie [3], tale norma è stata abrogata nel 2010 [4] e di conseguenza anche la giurisprudenza si è adeguata. Risultato: scuole medie e scuole superiori non sono più obbligatorie sotto il profilo penale. Con la conseguenza che le autorità non dovranno più denunciare i genitori dei minori che omettono di avviare i figli all’istruzione delle scuole medie e superiori.
E questo orientamento è confermato dalle decisioni degli ultimi anni dei giudici di pace.
note
[1] Proc. Torino circolare n. 24 del 3 marzo 2015.
[2] Art. 731 cod. pen.
[3] Art. 8 l. n. 1859/1962.
[4] D.lgs. n. 212/2010.