Contributo alle spese straordinarie: negato l’alloggio fuori sede allo studente universitario se la spesa non è strettamente necessaria all’istruzione.
Non si può costringere il padre ad aumentare l’assegno di mantenimento in favore del figlio studente universitario fuorisede che, anziché andare a dormire dal nonno (che gli offre una comoda sistemazione) vuole una casa per sé. Lo ha detto la Cassazione con una sentenza di questi giorni [1]: stop, insomma, agli sprechi dei figli che vogliono tutte le comodità. È vero che il mantenimento non si limita più (ormai) solo alla tavola da pranzo, ma riguarda anche le spese necessarie per una crescita del figlio al passo coi tempi (cellulare, computer, istruzione completa ed, eventualmente, università, ecc.): ma è anche vero che i capricci senza motivazione non possono trovare accoglimento.
L’alloggio fuori sede è certo condizione per la stessa istruzione universitaria, e quindi rientra tra le spese straordinarie di mantenimento, ma solo se questo è strettamente necessario e, comunque, sempre in relazione alle possibilità economiche dei genitori. Così se c’è la possibilità di una soluzione alternativa, dignitosa e ragionevole rispetto alla camera con altri studenti, non si può obbligare il genitore ad aumentare il mantenimento per pagare l’affitto. Una tale decisione, infatti, non implica la negazione del diritto allo studio.
note
[1] Cass. sent. n 16903/2015 del 17.07.2015.
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