Riforma dei pignoramenti: i nuovi limiti per lavoratori dipendenti e pensionati; impossibile pignorare tutto il conto corrente.
Il conto corrente non si pignora più per intero, a condizione però che si tratti di un conto appartenente a un pensionato o a un lavoratore dipendente e vi confluiscano rispettivamente solo redditi derivanti da rapporti pensionistici o di lavoro dipendente (anche a titolo di TFR o di risarcimento per ingiusto licenziamento). A partire dal 27 giugno 2015, infatti, sono entrati in vigore nuovi limiti di pignoramento che escludono il blocco integrale del conto postale o bancario.
Come abbiamo già anticipato con riferimento ai primi nell’articolo “Pignoramento pensioni: limiti” e con riferimento ai secondo nell’articolo: “Pignoramento stipendio: limiti”, la riforma del processo ha limitato la pignorabilità delle pensioni e degli stipendi, stabilendo un minimo impignorabile per entrambi. Così, è ormai da escludere che il creditore, optando per un pignoramento in banca piuttosto che all’Inps o al datore di lavoro possa prosciugare tutti i risparmi del debitore. Si evita così anche a quest’ultimo una serie di manovre elusive (come il bonifico delle somme depositato a favore di un familiare o il prelievo costante dei risparmi) volte a evitare di rimanere “a secco”.
Il pignoramento segue oggi le seguenti regole.
Pignoramento pensioni accreditate sul conto corrente
Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità in luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al pensionato-debitore, possono essere pignorate:
- se l’accredito della pensione sul conto del pensionato avviene in data anteriore al pignoramento, il creditore non può mai pignorare un minimo che è dato dall’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (per il 2020, pari a € 459,83 x 3= € 1.379,49);
- se l’accredito della pensione sul conto del pensionato avviene alla data del pignoramento o successivamente, nei seguenti limiti:
- nella generalità dei casi, nella misura massima di 1/5 dell’emolumento versato sul conto;
- se il creditore agisce per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;
- per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5;
- per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile.
Pignoramento stipendi accreditati sul conto corrente
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al lavoratore-debitore, possono essere pignorate:
- se l’accredito dello stipendio sul conto del lavoratore avviene in data anteriore al pignoramento, il creditore non può mai pignorare un minimo che è pari all’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (per il 2020 pari a € 459,83) e cioè di € 1.379,49. Ad esempio, per una retribuzione di € 2.000, potrà essere pignorata la parte di retribuzione che eccede 1.379,49; se invece la retribuzione ammonta a € 1.300, essa non può essere oggetto di pignoramento;
- se l’accredito dello stipendio sul conto del lavoratore avviene alla data del pignoramento o successivamente, nei seguenti limiti:
- nella generalità dei casi, nella misura massima di 1/5 dell’emolumento versato sul conto;
- se il creditore agisce per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;
- per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5;
- per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile.
Il pignoramento eseguito su tali somme in violazione dei limiti è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
Per gli importi già presenti sul conto corrente alla data del pignoramento, questi sono i limiti:
pensioni: non possono essere toccate fino alla cifra di 672,00 euro (corrispondente al 150% dell’assegno sociale),
stipendi: non possono essere toccati fino a 1.344,00 euro (il triplo dell’assegno sociale).
note
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buongiorno io sono lorenzo ,volevo chiedere io ho il 5 dello stipendio pignorato ,se vengo licenziato e sono in disuccupazzione possono pignorare la disoccupazzione’
ciao ho una societa srl se ho un debito con equitalia cosa puo succedere nel mio conto corrente?
buongiorno, sono un disoccupato e percepisco ancora per poco un’indennità di circa 400 euro che mi viene versata dall’inps sul mio conto corrente, non ho proprietà (solo uno scooter) vivo in una casa popolare insieme a mio figlio di 21 anni e la mia compagna (abbiamo tutti e tre la residenza nello stesso appartamento). Volevo sapere cosa rischio io e le persone che vivono con me, purtroppo le mie cartelle superano le 10000 euro e non so come fare. Potete darmi un consiglio? grazie.
Angelo
Buongiorno, Chi ha in corso una cessione del quinto pensione, il conteggio di 3 volte il minimo, avviene comprendendo la decurtazione della cessione del quinto pensione o sull’ intero stipendio/pensione? Inoltre il conteggio avviene sul netto? Grazie Michael