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Quale valore ha la consulenza di parte in una causa?

25 Maggio 2023 | Autore:
Quale valore ha la consulenza di parte in una causa?

Cassazione: se la Ctp viene ritenuta completa e condivisibile, può concorrere a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale.

Non sottovalutare l‘importanza che può avere, all’interno di una causa, ogni singolo elemento. Ad esempio, quale valore ha la consulenza di parte in una causa? Secondo la Cassazione [1], quando è ben argomentata e condivisibile, può assumere un valore determinante ai fini della decisione finale. Il giudice, infatti, potrebbe utilizzarla come argomento decisivo per emettere la propria sentenza.

La Suprema Corte parte dal dato normativo del Codice di procedura civile [2]: «Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente».

Anche la consulenza tecnica di parte (cosiddetta Ctp) può avere, nel formare l’idea del giudice sulla ragione tra le parti, il suo peso decisivo. Le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento nel quale il perito di parte ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice con prudenza ma liberamente. Pertanto, qualora il magistrato le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento.

In un giudizio, la consulenza tecnica è necessaria quando, per la risoluzione della vertenza, occorre far chiarezza su determinati aspetti di carattere, appunto, tecnico e specialistico, che normalmente né il giudice né le parti possiedono. Si pensi ad una lite riguardante un bilancio aziendale e le operazioni ad esso collegate: per leggerlo ed interpretarlo correttamente servono specifiche competenze contabili, perciò sia il giudice che le parti possono nominare un consulente che se ne occupi.

Il consulente incaricato dal giudice è detto consulente tecnico d’ufficio (Ctu), mentre quello incaricato da ciascuna parte è detto consulente tecnico di parte (Ctp). In quest’ultimo caso, il giudice assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare il proprio perito, tramite una dichiarazione da far arrivare in cancelleria con l’indicazione dei recapiti telefonici del consulente (leggi anche Consulente tecnico di parte e incompatibilità).


note

[1] Cass. sent. n. 18303/15 del 18.09.2015.

[2] Art. 116 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 marzo – 18 settembre 2015, n. 18303
Presidente Petti – Relatore Frasca

Svolgimento del processo

§1. A.M. nell’ottobre del 1991 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, il Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento dei danni sofferti durante il servizio in qualità di agente della Polizia di Stato presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Termini Imerese, allorché aveva contratto, a suo dire a causa della presenza del batterio “ameba a vita libera” nelle tubazioni e nei serbatoi della caserma in cui prestava il servizio, una gravissima infermità, la “meningomielite protozoaria da ameba del gruppo limax”, per la quale la Commissione Medica Ospedaliera di Messina aveva riconosciuto la sua invalidità permanente assoluta al servizio di istituto con giudizio di invalidità totale.
Nella costituzione dell’Amministrazione convenuta, che contestava la fondatezza della domanda, la causa veniva istruita con l’assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di una c.t.u. All’esito, il Tribunale, con sentenza del gennaio 2001, riconosciuta la responsabilità del Ministero, lo condannava al risarcimento nella misura di allora L. 1.589.593.480.
§2. La sentenza veniva appellata in via principale dal Ministero e in via incidentale dall’A. e la Corte d’Appello di Messina, dopo l’espletamento di altra c.t.u. contabile, rigettava entrambi gli appelli con sentenza del 3 novembre 2011.
§3. Contro questa sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

§1. Il controricorso è inammissibile, in quanto vi si dice che si agisce in forza di procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso.
Ora, è principio di diritto consolidato che “Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso”. (Cass. sez. un. n. 13431 del 2014).
Ne segue che il difensore dell’intimato non avrebbe nemmeno potuto essere ammesso a discutere in udienza, dove, peraltro, egli non è comparso.
§2. Con il primo motivo si denuncia “insufficiente e illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5 c.p.c.”.
Il motivo dichiara di assumere come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata quanto al nesso eziologico tra malattia contratta dall’A. e derivazione di essa dall’acqua dei depositi e delle condotte idriche della caserma in cui il medesimo prestava servizio.
Sostiene, quindi, nella premessa d’esordio che la motivazione de qua si mostrerebbe “assolutamente deficitaria in punto motivazionale, laddove l’iter argomentativo seguito dai giudici si pone in netto contrasto con l’effettivo valore degli aspetti presi in considerazione, in base all’applicazione di elementari principi di logica induttiva, la cui semplice applicazione avrebbe dovuto condurre a risultati opposti a quelli raggiunti dalla sentenza medesima.”.
§2.1. Senonché, la successiva struttura argomentativa dell’illustrazione si articola come segue:
a) si allude allo specifico motivo di appello avanzato sulla questione, assumendosi che in esso si era dedotto che il Tribunale di Messina si era appiattito sulla c.t.u di primo grado, eseguita dal dott. C. , il quale, per le scarse competenze in materia infettivologica ed epidemiologica non aveva condotto esami rivolti al raggiungimento di un proprio convincimento, ma si era basato sulle risultanze degli accertamenti del Prof. I. , travisandole: senonché: a1) dell’atto di appello, tuttavia, non si riproduce il tenore e nemmeno, se si volessero intendere i sommari riferimenti come riproduzione indiretta, si dice in quale parte dell’atto troverebbero corrispondenza; a2) inoltre nemmeno si indica se e dove l’atto di appello sarebbe stato prodotto i questo giudizio di legittimità, al fine di poter esser esaminato, e neppure si dice che non lo si è prodotto – siccome imponeva l’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. – perché si è inteso fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice d’appello, come ammette, esigendo, però, tale indicazione, Cass. sez. un. n. 22726 del 2011; a3) ne segue la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.;
b) di seguito, premettendo che lo “si era detto in appello” e lo si era ribadito con la prima e seconda conclusionale, si riproduce il contenuto della seconda conclusionale, dalla pagina 4 sino al quintultimo rigo della pagina 8 ed in essa si fa riferimento sia alla c.t.u. del dottor C. , sia a quella agli accertamenti, non meglio identificati, del prof. I. : in disparte che in tal modo si impone a questa Corte l’integrale lettura di un atto di parte con abdicazione all’onere di riassumerne il contenuto ed argomentare sui suoi punti che dovrebbe contraddistinguere un motivo di ricorso per cassazione, sicché è come se – non riproducendolo – si fosse invitato la Corte a leggere l’atto, si rileva che sia riguardo alla c.t.u., sia riguardo agli accertamenti I. si omette l’indicazione specifica del se e dove l’uno e l’altro atto sarebbero stati prodotti e sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità, con conseguente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.;
c) si evocano, poi, sempre senza rispetto dell’art. 366 n.6 c.p.c., i detti accertamenti I. , riportandone un rigo che sarebbe presente nella sua pagina 7 e quindi, si dice che la sentenza della Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado, “la quale si era basata sulle conclusioni della relazione C. “, ma, immediatamente di seguito si dice che avrebbe rigettato “il motivo di appello” assumendo che la sentenza di prime cure si sarebbe fondata non solo sulla detta relazione, ma anche su altri elementi e, quindi, si riproduce dalle ultime quattro righe della pagina 9 sino al terzultimo rigo della pagina 12 un brano della motivazione della sentenza impugnata;
d) di seguito si dichiara che “la cattiva gestione del materiale probatorio da parte della Corte d’Appello in punto di deficienza logica nella inferenza del valore accertativo dei singoli elementi, va colto ponendosi oltre quella che può sembrare, al contrario, un’attenzione da parte del giudicante – in un giudizio in cui si appalesano decisive risultanze tecniche di alta specializzazione, affidabili alla competenza di ausiliari competenti del ramo -nel fornire ulteriori elementi che confermerebbero la bontà di quelle risultanze provenienti dalla consulenza tecnica d’ufficio;
e) si dice, quindi, che “infatti, nel caso che ci occupa, da una parte abbiamo una (inequivocabilmente contraddittoria) c.t.u. e, dall’altra, gli ulteriori elementi a conferma, enucleati dalla lett. a) alla lett. d) dell’estratto della sentenza su riportato e, di seguito, si prendono in considerazione singolarmente tali elementi – appunto tratti dalla parte di motivazione riportata – nei termini seguenti: e1) quanto all’elemento che nella riportata motivazione risulta indicato sub lett. a) (“accertata e non contestata presenza di numerose amebe dello stesso gruppo limax nell’acqua dei mal tenuti e vetusti serbatoi del Distaccamento Polstrada di termini Imerese dove l’attore era il solo militare accasermato” si evocano nuovamente gli accertamenti I. , sempre con violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., ed inoltre si deduce che a torto la Corte territoriale avrebbe affermato che non vi era stata contestazione, ma, in tal modo si prospetta un vizio di natura revocatoria, come tale estraneo all’ambito del vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nel testo applicabile al ricorso; e2) a proposito dell’argomento della lettera b) (che nella motivazione è del tutto genericamente indicato “conclusioni del ct. di parte”, ma assumendosi che le avrebbe considerate il primo giudice), si dice genericamente che la Corte territoriale avrebbe basato il proprio convincimento su valutazioni contenute in un atto di parte, ma nulla si precisa sul contenuto di detto atto; e3) a proposito dell’elemento indicato dalla motivazione della sentenza impugnata sub c) si fa riferimento ad “un abbaglio” che avrebbe preso la Corte mamertina nel considerare un verbale della C.M.O. del 22 ottobre 1990 e di esso si riproduce la parte che lo evidenzierebbe, ma ci si astiene dall’indicare se e dove l’atto sia stato prodotto in questo giudizio di legittimità, con conseguente inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c.; e4) a proposito dell’elemento sub d), in fine, si evocano nuovamente documenti, una perizia del 4 gennaio 1995 della Commissione medico-legale, il già citato parere ed altro parere del C.P.P.O. del 24 giugno 1991, ma ancora una volta – salvo quanto si dirà a proposito della perizia del 4 gennaio 1995 -senza indicare se e dove essi siano stati prodotti e siano esaminabili in questo giudizio di cassazione, di modo che è ancora violato l’art. 366 n. 6 c.p.c; e5) sempre a proposito dell’elemento sub d) la perizia-parere del 4 gennaio 1995 la si dice trascritta nel decreto del 27 giugno 1995, con cui venne attribuito all’A. l’equo indennizzo e, dalla pagina 16 alla 20 si riporta tale documento.
f) dopo la riproduzione del detto documento si assume ce i dubbi che erano stati palesati nel documento riprodotto no avrebbero potuto essere “agilmente oltrepassati” dalla sentenza di appello e si assume che invece la Corte di Messina avrebbe finito per intendere il riconoscimento dell’indennizzo quasi come un riconoscimento della pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c., mentre le motivazioni che nel procedimento amministrativo possono spingere gli organi tecnici dell’amministrazione ad esprimersi positivamente sulla causa di servizio sarebbero espressione di una natura tecnico-discrezionale.
§2.2. A questo punto, nella pagina 22, sull’asserto che la svolta attività illustrativa avrebbe fato venire meno gli elementi sui quali avrebbe fatto leva la Corte territoriale in aggiunta alla c.t.u. C. , si sostiene che solo su di essa poggerebbe il risarcimento riconosciuto all’A. e, quindi, in asserita osservanza del principio di autosufficienza si riproduce il testo di detta relazione dalla pagina 23 alla pagina 29.
Di seguito si ribadisce l’incompetenza specifica del redattore e, quindi, si torna a prospettare che il c.t.u. si sarebbe avvalso della sola relazione I. , “rivoltandone, però, completamente gli esiti e giungendo, senza alcuna propria originale osservazione motivatoria, a dar per sussistente quel nesso eziologico che lo I. aveva escluso”.
Senonché, nessuna indicazione del se e dove la relazione I. sarebbe stata prodotta e sarebbe esaminabile in questa sede si fa e, pertanto, risulta ancora una volta inosservato l’art. 366 n. 6, il che non mette in grado questa Corte di verificare le allegazioni dell’argomentazione svolta che si chiude alla pagina 33 discettando proprio sulle pretese implicazioni di detta relazione e prospettando che semmai la Corte dello Stretto avrebbe dovuto far luogo a rinnovazione della c.t.u..
§2.3. Il motivo – i passaggi della cui lunga illustrazione si sono riassunti -non solo, là dove non rispetta l’art. 366 n. 6 c.p.c. (sulla cui esegesi si rinvia alle già remote Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 20547, nonché alla successiva Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, oltre che a Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, già citate; e ancora a Cass. n. 7455 del 2013, fra tante) si presenta per ciò solo inammissibile (e l’inammissibilità sussiste in via decisiva ed assorbente quanto al so fondarsi sulla relazione I. ), ma, inoltre, per la sua oggettiva struttura, presenta ulteriori ragioni di palese inammissibilità e precisamente le seguenti:
aa) omette di individuare espressis verbis, chiamandolo come tali, il fatto controverso o i fatti controversi riguardo ai quali sollecita il controllo della motivazione ed infatti nel suo esordio dice di volersi riferire ad una questione, quella del nesso causale e nel dipanarsi dell’esposizione nemmeno usa quella terminologia, il che disvela che in realtà esso non ha la struttura del motivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 nella versione introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, ma si risolve nella postulazione di una nuova valutazione dei fatti, estranea alla logica del controllo della Corte di cassazione sulla motivazione secondo quel paradigma;
bb) ripercorre tutta l’ampia motivazione della Corte territoriale sul punto del nesso causale in modo atomistico, così sollecitando questa Corte a fornire un nuovo giudizio sulle complessive risultanze istruttorie, del tutto al di fuori della logica del detto n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;
cc) lungi dall’evidenziare – sebbene senza consentire di riscontrarle per le rilevate inosservanze dell’art. 366 n. 6 c.p.c. – vizi della motivazione su fatti “decisivi” ed aventi carattere “decisivo”, si articola solo nella prospettazione di possibili spiegazioni alternative circa l’origine della malattia dell’A. .
Con riferimento a quanto osservato sub cc) si rileva che il paradigma dell’art. 360 n. 5 vigente prima del d.lgs. n. 40 del 2006, quello che correlava il vizio motivazionale ad un punto decisivo della controversia, era stato spiegato, quanto al significato della decisività, nei seguenti termini: “La nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito.” (così Cass. n. 22979 del 2004, seguita da numerose conformi).
L’esegesi del riferimento al duplice significato del carattere decisivo del vizio motivazionale in ordine al fatto controverso, con riferimento al paradigma dell’art. 360 n. 5, una volta sostituito al “punto” il “fatto controverso”, era rimasta immutata, come aveva sottolineato Cass. (ord.) n. 16002 del 2007, sebbene essa ne avesse tratto conferma anche dall’introduzione della norma dell’art. 366-bis c.p.c., norma che è stata eliminata dalla l. n. 69 del 2009 e che era stata individuata come allusiva proprio al secondo dei caratteri della decisività.
L’eliminazione della norma dell’art. 366-bis, peraltro, non esclude che comunque il concetto di decisività del paradigma evocativo del fatto controverso sia rimasto in ogni caso quello duplice di cui al principio di diritto sopra riportato.
Ebbene, la prospettazione del motivo in esame, se esso non fosse inammissibile per le altre due ragioni indicate, impingerebbe in inammissibilità comunque perché sulle varie circostanza che passa in rassegna, ivi compresi gli elementi (a-d) della parte di motivazione trascritta come sugli altri, propone solo spiegazioni alternative di grado meramente possibilistico del loro modo di essere.
§2.4. Si deve, in fine aggiungere che là dove la motivazione della sentenza impugnata ha fatto leva sulla c.t.p. P. , la pretesa del ricorrente di svalutare tale atto solo perché “di parte” è priva di prego, atteso che già in epoca remota questa Corte ha avuto modo di affermare che “Le eventuali relazioni del consulente tecnico di parte, presentate a confutazione dell’accertamento tecnico di ufficio, costituiscono, al pari delle perizie stragiudiziali, una semplice difesa tecnica che può essere presentata come atto difensivo autonomo oppure essere contenuta negli scritti difensivi della parte; nell’uno e nell’altro caso esse non costituiscono mezzi di prova, ma possono essere utilizzate dal giudice per ricavarne elementi di giudizio ed anche per formare il proprio convincimento, qualora le ritenga fondate.” (Cass. n. 724 del 1973).
La ragione giustificativa di tale utilizzo risiede nella circostanza che quando il giudice di merito fa proprie le valutazioni del ct. di parte lo fa nell’esercizio del suo potere di prudente apprezzamento dei fatti e nella specie dei fatti tecnici esposti nella c.t.p., che come veicolo che le contiene è un documento. Ne segue che, qualora il giudice di merito faccia proprie le considerazioni del c.t.p. di parte, chi impugna la decisione con cui il giudice abbia valorizzato tali considerazioni non se ne può disinteressare semplicemente assumendo che il giudice di merito non le poteva utilizzare per la loro provenienza, ma è tenuto a criticare la motivazione della decisione impugnata perché essa ha fatto eventualmente cattivo esercizio del potere di cui all’art. 116 c.p.c. oppure dei criteri logici corrispondenti alle massime di comune esperienza, avuto riguardo alle complessive risultanze probatorie.
Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. Ne segue che, qualora il giudice di merito le abbia apprezzate e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento e, pertanto, il ricorrente in Cassazione che avesse voluto criticare, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 nel testo di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 ovvero prospettando una violazione dell’art. 116 c.p.c., la decisione assunta dal giudice sulla base dei detti argomenti non se ne poteva disinteressare, adducendo che, in quanto provenienti dal c.t.p., non avrebbero potuto essere utilizzate dal giudice, ma era tenuto a sottoporle a critica secondo quanto consentiva il paradigma normativo invocato.”.
§2.5. Il primo motivo è, conclusivamente, dichiarato inammissibile per le plurime ragioni indicate.
§3. Con il secondo motivo si denuncia “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.”.
Il motivo si duole che la Corte territoriale abbia considerato come domande nuove in appello la deduzione con l’atto di appello, da parte del Ministero, delle seguenti circostanze:
a) con d.m. n. 2700 del 27 giugno 1995 all’A. era stato concesso l’equo indennizzo di prima categoria per un importo di L. 52.087.500;
b) con d.m. 9 maggio 1997 gli era stata liquidata la somma di L. 25.000.000 a titolo di indennità una tantum per la menomazione dell’integrità fisica patita;
c) con d.m. n. 7300 del 14 dicembre 1996 gli era stata conferita la pensione privilegiata di prima categoria;
d) con d.m. 2 aprile 1993, a conclusione della procedura di transito nei ruoli dei altre amministrazioni dello Stato (riservata agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, i quali siano non più idonei allo svolgimento dei compiti di istituto, ex d.P.R. n. 3339 del 1982), l’A. era stato inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, con la qualifica di “coadiutore”, corrispondente al quarto livello retributivo.
Sulla base di tali circostanza il Ministero aveva sollecitato la detrazione delle somme riscosse per le causali dall’ammontare del danno ed all’uopo il giudice d’appello, nel corso dello svolgimento del giudizio di secondo grado, aveva disposto anche c.t.u. contabile.
§3.1. Il motivo è fondato.
Va rilevato che il processo era soggetto, data l’epoca di introduzione in primo grado, che risale al 31 ottobre 1991, al regime dell’alt. 345 c.p.c. anteriore alla sostituzione operata dalla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, che consentiva la deduzione di nuove eccezioni in appello.
Ora, la prospettazione del Ministero, là dove invocava la rilevanza ai fini della determinazione del danno risarcibile di una serie di provvidenze erogate all’A. si concretò – a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale — in una eccezione, dato che l’invocazione della cd. compensatio lucri cum damno – che sostanzialmente si doveva cogliere nella prospettazione del Ministero – non si sostanziava nella proposizione di una nuova domanda, bensì nella proposizione di un’eccezione, cioè di fatti idonei ad escludere ai fini della determinazione e liquidazione del danno risarcibile la rilevanza della parte del danno accertato corrispondente a quanto erogato all’A. .
In proposito il Collegio osserva che la qualificazione della prospettazione della cd. compensatio lucri cum damno come eccezione ed anzi come eccezione c.d. in senso lato, rilevabile, quindi, d’ufficio da parte del giudice, è dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte.
Da ultimo si veda Cass. n. 20111 del 2014, per l’espressa affermazione che “L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210)”.
Si veda ancora, ex multis, Cass. n. 992 del 2013: “L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l’esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni.”.
Dall’applicazione dei ricordati principi in punto di natura della prospettazione della compensatioconsegue ex necesse la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui si è rifiutata di esaminare la prospettazione da parte del Ministero delle ricordate circostanze in ordine alla provvidenze ottenute dall’A. ai fini di una rideterminazione del danno risarcibile.
La cassazione parziale così necessaria va disposta con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina, comunque in diversa composizione.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, stante l’inammissibilità del controricorso ed essendo mancata attività difensiva in udienza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina, comunque in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.


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2 Commenti

  1. Spesso la competenza di un CTU è talmente scarsa e all’opposto la sua supponenza talmente elevata che non vengono neanche prese in considerazione le osservazioni tecniche scaturite in un onesto confronto tecnico coi CTP. Una volta depositata la perizia, se questa, dopo tanti anni di causa, da un leggero vantaggio ad una parte, ben difficilmente il CTP di quella parte chiederà ulteriori miglioramenti e/o chiarimenti a rettifica e si accontenterà assieme al legale, del modesto risultato, specialmente considerando come vanno spesso le cose in tribunale………………

  2. Salve, nel 2014 ho iniziato l’iter di una causa di servizio, (sono infermiera ) , in primo tempo non riconosciuta ma solo dopo il ricorso (chiamata al tribunale civile solo nell’ottobre 2019 ) , siamo arrivati a febbraio 2019 con il Ctp davanti al prof. Macchia .Dopo la visita il mio m.legale è rimasto a parlare riguardo la percentuale da riconoscere , il problema è che da quel giorno ad oggi non ho saputo nulla !!!…Mi chiedevo: tutti questi mesi (5 per l’esattezza) rientrano nella norma?..inoltre : può cmq decidere di non riconoscere nulla?…. Sono molto preoccupata potete darmi dei chiarimenti?….il mio medico legale dice di aspettare ma io vorrei contattare di persona il prof. che mi ha visitata. …ditemi voi….ho speso soldi , tempo e salute dietro questa causa . grazie !

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