Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilitàextracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinché, fosse salvaguardata l’incolumità dei discenti minori.
Corte di cassazione, sezione VI – 3, sentenza 16 febbraio 2015 n. 3081
La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante, nell’ipotesi in cui l’alunno cagioni un danno a se stesso, non avrà natura extracontrattuale ma contrattuale. L’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola produce l’instaurazione di un vincolo contrattuale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, al fine di impedire che l’allievo procuri un danno a se stesso. Tra insegnante e allievo si istaura un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, il convenuto dovrà provare che l’evento dannoso è stato provocato da causa non imputabile né all’insegnante e né alla scuola.
Tribunale Milano, sezione VI, Sentenza 26 maggio 2014, n. 6950
In tema di responsabilità civile ex articolo 2048 cod. civ., gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’istituto scolastico scattano solo allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex articolo 2051 cod. civ.
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 6 novembre 2012 n. 19160
Il dovere di vigilanza dell’insegnante per il danno subito dall’allievo – obbligo la cui estensione va commisurata all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto – presuppone che l’allievo gli sia stato affidato, pertanto, chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilitàextracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinchè sia salvaguardata l’incolumità degli alunni .
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio 2005 n. 2272
Il titolo di responsabilità del Ministero della pubblica istruzione o dell’ente gestore di una scuola privata nel caso di alunni che subiscano dannidurante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente: contrattuale se la domanda è fondata sull’ inadempimento all’ obbligo specificatamente assunto dall’autore del danno di vigilare ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 11 novembre 2003 n. 16947
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 maggio – 22 settembre 2015, n. 18615
Presidente/Relatore Petti
Svolgimento del processo
l. Con citazione del 9 giugno 2004 D. C., esercente la patria potestà sulla minore L. B. convenne dinanzi al tribunale di MILANO il Ministro della istruzione e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, biologici, morali e patrimoniali riportati dalla figlia il 12 gennaio 2001 presso il teatro CENTRO DI PIETRASANTA, quale figurante nella corsa dei sacchi, nella rappresentazione della “Rivoluzione francese”. La giovanetta era inciampata nel correre riportando lesioni. Il MINISTERO si costituiva contestando la propria responsabilità, ma chiamava in causa le assicurazioni F. e S.J. quale coassicuratrice. Le assicurazioni si costituivano, sostenendo le ragioni del ministero. La causa era istruita con prove orali e documentali ed espletamento di consulenza medico legale che accertava la gravità delle lesioni.
2. IL TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 25 ottobre 2011 n.12776 accertava la responsabilità del MINISTERO e lo condannava a pagare la somma di euro 23.300 oltre interessi e spese processuali, dichiarava la F. tenuta a rivalere il MINISTERO mentre accertava il difetto di legittimazione della S.J..
3. Contro la decisione proponeva appello il MINISTERO chiedendone la riforma, sia in relazione alla errata applicazione della responsabilità aquiliana, sia in relazione agli accertamenti peritali. Resistevano la B. e la S. che proponeva appello incidentale.
4. La Corte di appello di Milano con sentenza del 26 settembre 2012 in riforma parziale della sentenza del tribunale ha dichiarato che la fonte della responsabilità civile del Ministero è di natura contrattuale, condividendo l’orientamento evolutivo delle SEZIONI unite civili nn 9346 e 26972 del 2008, ha quindi esaminato la censura sulla adeguatezza delle valutazioni del consulente di ufficio, ritenendola infondata, ha infine confermato la statuizione in ordine al difetto di legittimazione passiva della S., ed ha posto le spese di lite a carico dell’appellante.
5. CONTRO la decisione ricorre il MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, deducendo tre motivi di censura, resistono L. B. e la S. J. I. C. OF E. L. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Ministero ha prodotto memoria.
Motivi della decisione
6. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi, ed a seguire la confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo del ricorso si deduce “OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI in relazione allo art.360 n.5 come novellato del codice di procedura civile. LA TESI, riassunta al ff 5 del ricorso, è che la CORTE DI APPELLO doveva esaminare la condotta del personale scolastico sia sotto il profilo della prevenzione, in relazione alla pericolosità intrinseca nella corsa dei sacchi, sia sotto il profilo della colpa in vigilando in relazione ad un evento improvviso e imprevedibile. Su tali punti si assume che la motivazione è carente.
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per la violazione dello art.1218 del codice civile, atteso che l’alunna si sarebbe fatta male da sola in modo accidentale nel corso di un gioco che non presentava elementi di pericolo, e si deduce che il personale vigilante della scuola era estraneo sotto il profilo della responsabilità, si aggiunge che l’evento di danno non era prevedibile né evitabile, e si citano precedenti favorevoli alla tesi.
Nel terzo motivo si deduce una serie di errores in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1365,1366,1367,1368,1369 e 1371 del codice civile, in relazione alla statuizione che conferma il difetto di legittimazione passiva della S. sul rilievo che la coassicurazione riguarda la responsabilità extracontrattuale o aquiliana e non anche quella contrattuale.
Si assume che la polizza in questione-che non viene riprodotta-non contiene alcuna distinzione in ordine alla responsabilità civile per fatto dannoso, come risulta anche dalla clausola 5 delle condizioni generali di polizza, che viene riprodotta.
7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
I primi due motivi del ricorso vengono in esame congiunto, poiché contestano la ricostruzione del fatto dannoso, imputabile alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per la colpa del personale scolastico sia in relazione alla pericolosità della corsa nei sacchi, affidata a giovani alunni, che correvano su un palco scivoloso senza essere datati di scarpe di gomma o antiscivolo, restando imbrigliati nel sacchi ed a rischio prevedibile di caduta. DUNQUE le censure investono la ricostruzione del fatto storico, che la CORTE DI APPELLO rivaluta, confermando la analitica ricostruzione data dal tribunale, ma conformando la qualificazione giuridica del fatto al recente insegnamento delle sezioni unite civili del 2008 e successive conformi, che considerano la fonte della responsabilità nella prestazione di garanzia della salute e della integrità degli alunni, specie se in età scolastica elementare, età che esige assistenza, vigilanza e cura, data la naturale esuberanza dei fanciulli impegnati in un gioco intrinsecamente pericoloso, quale è la corsa dei sacchi, con le modalità in concreto accertate. I motivi risultano inammissibili, poichè la motivazione della CORTE DI APPELLO recepisce la ricostruzione sulla base delle prove raccolte dal primo giudice, oltre che infondati, posto che gli elementi fattuali raccolti ben evidenziano la negligenza del personale scolastico e la grave imprudenza nel non avere posto in essere tutte le necessarie misure di cautela e di prevenzione. Inammissibile è il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotta integralmente la polizza ma una sola clausola, con la conseguenza che la sequela delle norme sostanziali che si assumono violate risulta priva di specificità ai fini della valutazione di una errata interpretazione del contratto.
SEGUE la condanna del MINISTERO alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, in favore delle parti costituite.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELLA UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA a rifondere a L. B. ed alla S. J. A., rispettivamente, la somma di euro 3200,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.