Morte prematura dell’istanza di trattazione


L’istanza di trattazione non è più.
Il legislatore, sensibilizzato dalle critiche provenienti dagli addetti ai lavori, ha posto nel nulla una norma [1], eliminando quella istanza di trattazione che le parti interessate nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione iniziati prima del 4.7.2009 e davanti alla Corte d’Appello risalenti a prima dell’1.1.2009, erano onerati a presentare entro il 30.6.2012 per evitare l’improcedibilità del giudizio (ne avevamo parlato, all’alba della sua approvazione, in questa pagina).
La singolarità della norma abrogata [2] stava nel fatto che, in realtà, si era trasformata in un altro motivo di ritardo dei giudizi interessati. I giudici, infatti, stavano rinviando le udienze per consentire alla parte di presentare un’istanza in cui dichiarare il proprio interesse o meno alla prosecuzione del giudizio.
A tanto si aggiunge che la modifica introdotta dal d.l. 212/11, che aveva fissato un termine perentorio di presentazione senza il preavviso originariamente previsto, aveva di fatto trasformato l’istanza in una vera e propria trappola per l’utente di una giustizia lumaca.
[1] Art. 26 L.183/2011 approvato circa tre mesi prima e addirittura modificato in pejus dal D.L. 212/2011.
[2] Avente il titolo “misura straordinaria per ridurre il contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione ed alla Corte di Appello”.